Sentenza n. 906/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 13 maggio 2024 un’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Dopo aver ricevuto il 25 ottobre 2024 un preavviso di rigetto, aveva depositato una memoria endoprocedimentale il 4 novembre 2024, senza ricevere alcun provvedimento conclusivo. Ha quindi proposto, l’11 settembre 2025, ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che il termine annuale fosse decorso, e, in subordine, l’improcedibilità per avere adottato il 24 settembre 2025 il provvedimento conclusivo di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Il termine ordinario di 90 giorni per la conclusione del procedimento scadeva l’11 agosto 2024; da tale data decorreva il termine annuale per proporre l’azione contro il silenzio previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. Il termine, soggetto alla sospensione feriale, scadeva l’11 settembre 2025, sicché il ricorso notificato nella stessa data era tempestivo. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more l’amministrazione aveva adottato il provvedimento conclusivo di rigetto e il ricorrente aveva riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione del ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il termine annuale previsto dall’articolo 31, co. 2, del c.p.a. per l’avvio dell’azione contra silentium
Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento ed è soggetto alla sospensione feriale.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento dell’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento e, secondo il giudice, è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- L’adozione, nelle more del giudizio contro il silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso contro il silenzio non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese quando la definizione tardiva del procedimento abbia determinato la necessità di instaurare il giudizio.
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