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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18204 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, i costi per l'acquisto e l'utilizzo di un'imbarcazione da diporto, ritenuti non inerenti all'attività d'impresa, nonché altri costi. In Cassazione la società deduceva, tra l'altro, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e l'omessa o insufficiente valutazione delle prove documentali sull'inerenza dell'imbarcazione all'oggetto sociale. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la qualificazione come spese pubblicitarie, integralmente deducibili, dei costi di sponsorizzazione di una squadra di calcio, sostenendo che si trattasse di spese di rappresentanza deducibili entro i limiti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale della società: la censura sulla motivazione dell'avviso non era stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio e le ulteriori doglianze non rispettavano il principio di autosufficienza, non indicando e riproducendo adeguatamente gli atti e i documenti richiamati. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione con cui i giudici di merito avevano qualificato la sponsorizzazione come spesa pubblicitaria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2

    La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta: sono pubblicitarie quelle dirette a promuovere prodotti, marchi o servizi e ad aumentare le vendite; sono di rappresentanza quelle volte principalmente ad accrescere il prestigio dell'impresa senza una diretta aspettativa di incremento commerciale. Il contribuente deve dimostrare il concreto ritorno commerciale della sponsorizzazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis

    La detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi richiede il collegamento con l'attività economica esercitata e, in particolare, l'inerenza dell'acquisto all'impresa.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    È richiamata in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo e alla dedotta nullità dell'avviso; tuttavia, la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché proposta tardivamente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, precisandone contenuto, collocazione processuale e rilevanza. Il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi della motivazione; tali motivi devono essere formulati in modo specifico e autosufficiente.

  • Codice civile, art. 2727

    La norma sulle presunzioni è stata richiamata dalla società, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario i vizi dell'avviso di accertamento devono essere contestati tempestivamente nel ricorso introduttivo; non possono essere dedotti per la prima volta in appello o in Cassazione e, di regola, non sono rilevabili d'ufficio.
  • Chi ricorre in Cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti invocati, trascrivendone o riassumendone le parti rilevanti e specificando dove sono stati prodotti; il semplice richiamo a numeri di documenti o allegati non è sufficiente.
  • L'inerenza di un costo non deriva automaticamente dall'inclusione dell'attività nell'oggetto sociale o dall'autorizzazione assembleare: occorre dimostrare un effettivo collegamento concreto tra la spesa e l'attività d'impresa.
  • Una sponsorizzazione non è automaticamente una spesa pubblicitaria solo perché prevede un contratto oneroso, prestazioni corrispettive o l'esposizione del marchio. Il contribuente deve provare una diretta e concreta aspettativa di ritorno commerciale; in mancanza, la spesa può essere qualificata come rappresentanza e dedotta nei limiti previsti dalla legge.
  • La motivazione dei giudici di merito deve spiegare concretamente perché una sponsorizzazione sia idonea ad aumentare vendite o ricavi; la notorietà della squadra sponsorizzata o la presenza del logo, da sole, non bastano.

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