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Ordinanza

Ordinanza n. 729/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.1.2024.

Giustizia amministrativa202500064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 gennaio 2024. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato una nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dell’11 febbraio 2026, nella quale si afferma che quanto dovuto alla ricorrente in base alla sentenza sarebbe stato corrisposto il 17 dicembre 2025. Tale pagamento, tuttavia, non risulta documentato agli atti. La ricorrente, nelle note di passaggio in decisione depositate il 20 aprile 2026, non ha formulato osservazioni o rilievi sulla dedotta esecuzione. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire una relazione documentata dell’Amministrazione, anche per verificare la permanenza dell’interesse ad agire.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare una relazione documentata sull’eventuale avvenuta ottemperanza alla sentenza posta in esecuzione. L’adempimento deve essere effettuato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se precedente, dalla notificazione a cura della ricorrente, alla quale è stato espressamente posto l’onere di provvedere alla notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla seconda udienza camerale del mese di gennaio 2027, anche per verificare la persistente sussistenza dell’interesse ad agire.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione afferma di avere già adempiuto al giudicato ma tale adempimento non è documentalmente comprovato, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata prima di definire il giudizio.
  • La verifica dell’eventuale integrale esecuzione del giudicato rileva anche ai fini dell’accertamento della permanenza dell’interesse ad agire della parte ricorrente.
  • Quando dispone un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, il giudice può fissare un termine per il deposito della relazione decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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