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Ordinanza

Ordinanza n. 5305/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento contenuto nell'Ordine del Giorno del Comando di Sanità e Veterinaria n. REG2025 0124139 del 02.12.2025, notificato in data 03.12.2025

Giustizia amministrativa202602348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento contenuto nell'Ordine del Giorno del Comando di Sanità e Veterinaria del 2 dicembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio un difetto di validità nella notificazione del ricorso al controinteressato, militare in servizio. La notificazione era stata effettuata sia a un indirizzo PEC personale non risultante da un pubblico registro, sia all'indirizzo PEC dell'ufficio di impiego del Comando Sanità e Veterinaria, senza prova dell'effettiva ricezione personale dell'atto da parte del controinteressato. Il Collegio ha quindi sottoposto alle parti la questione della nullità delle notificazioni e della possibilità di rinnovazione.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto nulle entrambe le notificazioni. La PEC indirizzata all'indirizzo personale non risultava conforme alle regole applicabili, poiché l'indirizzo utilizzato non era tratto da un pubblico registro. La PEC inviata all'ufficio di impiego del Comando non garantiva invece la ricezione personale dell'atto da parte del militare controinteressato. La disciplina speciale dell'art. 146 c.p.c. è finalizzata a tutelare il militare destinatario, soggetto a possibili trasferimenti improvvisi e, in determinati casi, alla riservatezza della destinazione di servizio; le modalità alternative di notificazione sono ammissibili solo se rispettano la relativa disciplina e assicurano la ricezione personale. Considerato lo sforzo di diligenza compiuto dal ricorrente, il TAR lo ha rimesso in termini, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., per rinnovare validamente la notificazione al controinteressato entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    la ratio della norma speciale posta dall’art. 146 c.p.c. sulle modalità di notifica ai militari, trova il suo fondamento nella tutela del destinatario della notificazione stessa, in considerazione degli imprevedibili e improvvisi spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari per ragioni di servizio, le cui destinazioni a volte debbono essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati

    La notificazione ai militari deve tutelare il destinatario rispetto agli spostamenti imprevedibili e alle esigenze di riservatezza connesse al servizio. Modalità alternative sono ammissibili solo se rispettano la disciplina applicabile e garantiscono la ricezione personale dell'atto.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di uno sforzo di diligenza comunque compiuto dal ricorrente, il giudice può rimettere la parte in termini per rinnovare validamente la notificazione del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Richiamata dal TAR quale fondamento della rimessione in termini prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso a un militare deve essere effettuata secondo modalità idonee a garantire la ricezione personale dell'atto, tenendo conto degli spostamenti di servizio e delle esigenze di riservatezza che giustificano la disciplina speciale dell'art. 146 c.p.c.
  • La notificazione via PEC è invalida quando l'indirizzo personale del destinatario non è tratto da un pubblico registro previsto dalla disciplina sulle notificazioni telematiche.
  • L'invio della notificazione alla PEC dell'ufficio di impiego del militare non è sufficiente, in assenza della prova certa che l'atto sia stato ricevuto personalmente dal militare destinatario.
  • Quando il ricorrente abbia comunque compiuto uno sforzo diligente per notificare il ricorso, la nullità della notificazione può giustificare la rimessione in termini per la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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