Sentenza n. 5005/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 6 ottobre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per presentare formalmente la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha infatti attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale sopravvenienza ha reso non più attuale l’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione durante il giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta per l’adempimento dell’obbligo di provvedere; la richiesta è divenuta priva di oggetto per effetto dell’attivazione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesta dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa integri il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione di una domanda amministrativa integra attivazione del relativo procedimento quando costituisce l’adempimento concretamente richiesto dall’interessato e rende non più attuale l’interesse all’accertamento dell’obbligo di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio presuppone che la condotta sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta in giudizio; in tal caso non occorre imporre un ulteriore termine all’amministrazione né nominare un commissario ad acta.
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