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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 403/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di materiale tessile presente in un capannone nella disponibilità dell'indagata, disposto per i reati di contrabbando (artt. 292, 295, co. 2, DPR 43/1973) e di violazione IVA (art. 70 DPR 633/1972). La ricorrente censura principalmente la determinazione del valore della merce ai fini della quantificazione dell'IVA e dei dazi (sostenendo travisamento della prova e calcolo eccessivo), lamenta carenza di motivazione autonoma del tribunale in ordine al metodo di valutazione adottato dalla Guardia di Finanza e chiede il dissequestro della parte eccedente rispetto all'imposta effettivamente evasa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano generici e in sostanza impugnino valutazioni di merito e il procedimento logico-valutativo dei giudici del riesame, non configurando una mancanza fisica della motivazione o una motivazione apparente rimproverabile ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver motivato, seppure sinteticamente, l'adesione al metodo di calcolo della Guardia di Finanza e aver valutato la consulenza tecnica della difesa; inoltre il giudice del riesame non è tenuto a rideterminare l'ammontare definitivo dell'imposta evasa ma solo a verificare l'assenza di manifesta sproporzione tra sequestro e profitto del reato. Sono state imposte le spese e una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma che legittima il sequestro preventivo sia con finalità impeditive sia funzionale alla confisca per equivalente; applicata per giustificare il vincolo sulle somme/beni ravvisati come profitto del reato.

  • art. 325 c.p.p.

    Regola i presupposti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reale: ammissibile per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione; la Corte ha richiamato i limiti di sindacato in questa sede.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Previsto nell'ambito delle misure cautelari reali; menzionato quale riferimento procedurale per le ordinanze impugnate (richiamato ai fini della competenza in materia cautelare).

  • art. 324 c.p.p.

    Norma richiamata in tema di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali; rilevante per delimitare la portata del sindacato in Cassazione.

  • artt. 292, 295, co. 2, DPR 43/1973

    Norme del DPR 43/1973 che disciplinano il reato di contrabbando; costituivano il titolo dell'accusa per la quale è stato disposto il sequestro.

  • art. 70 DPR 633/1972

    Norma relativa alle sanzioni per violazioni IVA; collegata alla contestazione di evasione di imposte all'importazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata riguardo alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e del pagamento a favore della Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari reali è ammessa sindacabilità solo per vizi di diritto: mancanza o apparente motivazione; non è consentita la rilevazione di semplici valutazioni di merito o del procedimento logico-valutativo dei giudici del riesame.
  • Per impugnare con efficacia la quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro è necessario dimostrare specificamente l'assenza di elementi probatori o l'esistenza di vizi evidenti nella motivazione (ad esempio contraddizioni manifeste o totale omissione di un punto decisivo), non una mera divergenza interpretativa dei dati o un diverso apprezzamento del metodo di calcolo.
  • Il tribunale del riesame, quando conferma un sequestro funzionale alla confisca per equivalente, non è chiamato a rideterminare definitivamente il quantum dell'imposta evasa (competenza del giudizio di merito), ma deve verificare l'assenza di manifesta sproporzione tra valore sequestrato e profitto del reato; pertanto il ricorrente deve documentare la sproporzione in modo circostanziato e tecnico.
  • Se si ritiene che il sequestro ecceda l'importo necessario a garantire la confisca per equivalente, è strategico sollevare tale questione tempestivamente e con prove tecniche (consulenze, perizie) in sede di riesame, indicando calcoli alternativi concreti e non solo censure generiche.
  • Le contestazioni fondate su calcoli alternativi del valore commerciale devono essere supportate da consulenze tecniche specifiche che spieghino il metodo di valutazione alternativo e i dati utilizzati; l'assenza di elementi utili a ricostruire un diverso metodo rende difficoltosa la riqualificazione da parte del giudice del riesame e della Cassazione.

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