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Sentenza

Sentenza n. 3684/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5296/2025.

Giustizia amministrativa202601494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5296/2025, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5296/2025, notificata al Ministero il 2 luglio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 5 marzo 2026. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.547,43, oltre interessi o rivalutazione, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2023/2024. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento, nonostante l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione e l’Amministrazione era rimasta inadempiente dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che l’ausiliario non può rifiutare l’incarico per disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, momento dal quale l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

    Consente di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994

    È indicato nella sentenza posta in esecuzione quale base normativa per la decorrenza degli interessi o della rivalutazione sulla somma riconosciuta al dipendente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 55; art. 56; art. 71

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività risulti documentalmente attestata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il pagamento integrale entro un termine perentorio e nominare, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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