Sentenza del 30/12/2019 n. 5535 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto al notaio il pagamento di 244 euro per maggiori imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo relative alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità collegata alla compravendita immobiliare. Il notaio sosteneva sia di essere legittimato a impugnare l'avviso, in quanto direttamente destinatario della pretesa e responsabile del pagamento, sia che la trascrizione dell'accettazione tacita fosse una formalità direttamente conseguente all'atto traslativo. Pertanto, secondo l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011, essa avrebbe dovuto beneficiare dell'esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, con applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del notaio e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la legittimazione del notaio a impugnare l'avviso, poiché la pretesa fiscale era stata azionata direttamente nei suoi confronti e il pagamento era stato effettuato per evitare interessi e sanzioni. Nel merito, ha stabilito che la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, richiesta sulla base dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., è una formalità direttamente conseguente all'atto traslativo e beneficia quindi del regime agevolato previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011. L'avviso di liquidazione è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, quando richiesta sulla base dell'atto di compravendita con cui l'erede dispone dell'immobile, è considerata formalità direttamente conseguente all'atto traslativo. Di conseguenza, beneficia dell'esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, con applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Art. 2648, comma 3, codice civile
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto.
La norma dimostra il collegamento giuridico e documentale tra l'atto dispositivo dell'erede e la trascrizione dell'accettazione tacita: quest'ultima può essere richiesta proprio sulla base dell'atto di disposizione, rendendola conseguente a tale atto.
Art. 3-bis, d.lgs. 18 luglio 1997, n. 463
La registrazione telematica degli atti immobiliari comporta il coinvolgimento del notaio rogante quale soggetto tenuto agli adempimenti fiscali e consente la notifica a lui dell'avviso di liquidazione.
Art. 10, lett. b), e art. 57, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il notaio è responsabile d'imposta per gli obblighi connessi alla registrazione dell'atto. Pur non essendo il soggetto che realizza il presupposto economico dell'imposta, può essere direttamente destinatario della pretesa fiscale e deve poterla contestare.
Art. 64, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La figura del responsabile d'imposta comporta una responsabilità del notaio affiancata a quella dei contribuenti effettivi, con diritto di rivalsa nei loro confronti per quanto eventualmente pagato.
Cassazione, sentenze n. 4954/2006 e n. 18493/2010
Il notaio direttamente destinatario dell'avviso di accertamento o liquidazione è legittimato a contestare non solo la propria responsabilità, ma anche l'esistenza e la quantificazione del tributo.
Cassazione, sentenza n. 15627/2019
La sentenza richiama un orientamento contrario, secondo cui il notaio, essendo estraneo al presupposto impositivo, non sarebbe legittimato a chiedere il rimborso. Il collegio, tuttavia, non lo ha seguito nel caso concreto, valorizzando la notifica diretta dell'atto e la responsabilità personale del notaio.
Massime di principio
- Quando un avviso di liquidazione è notificato direttamente al notaio quale responsabile d'imposta, il notaio ha interesse e legittimazione a impugnarlo, anche se il presupposto economico dell'imposta riguarda le parti dell'atto.
- Il pagamento effettuato dal notaio per evitare interessi o sanzioni non costituisce necessariamente acquiescenza e non impedisce l'impugnazione, se risulta finalizzato a evitare conseguenze ulteriori e viene contestata tempestivamente la pretesa.
- Per applicare il regime agevolato dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, occorre verificare il nesso diretto tra la formalità immobiliare e l'atto traslativo principale.
- La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità richiesta sulla base dell'atto con cui l'erede vende l'immobile è stata ritenuta direttamente conseguente alla compravendita, anche se l'accettazione dell'eredità, sul piano sostanziale, è logicamente antecedente.
- In casi analoghi è importante distinguere tra il momento in cui si verifica l'accettazione tacita e il momento in cui viene richiesta la sua trascrizione: ai fini fiscali rileva la formalità di trascrizione e il suo collegamento con l'atto traslativo.
- Poiché la giurisprudenza può essere non uniforme, è opportuno impugnare l'avviso nei termini, documentare la diretta notificazione al notaio e indicare espressamente che il pagamento è stato eseguito con riserva o per evitare aggravi.
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