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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02882/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato per un fatto commesso a Parma il 5 gennaio 2018, qualificato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 4 e 8-ter c.p., con pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite il difensore, deduceva ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. In sostanza, si contestava la legittimità del giudizio di recidiva e la sufficienza della motivazione resa dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo corretto ed esaustivo sulla recidiva, valorizzando la modalità particolarmente insidiosa della condotta: l'imputato si era avvicinato con comportamento subdolo alla persona offesa che aveva appena prelevato denaro dal bancomat, inducendola ad abbassare la guardia e sottraendole abilmente il denaro dalla tasca. Tale condotta è stata ritenuta sintomatica sia di pericolosità sociale sia della prosecuzione del medesimo processo delinquenziale, anche in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, nn. 4 e 8-ter c.p.

    norma incriminatrice del furto aggravato richiamata quale titolo di condanna confermato in appello; la decisione non si sofferma sulla sua interpretazione nel merito, ma sul trattamento della recidiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    vizio dedotto in ricorso per asserita erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    vizio dedotto in ricorso per asserita mancanza o illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione sulla recidiva può essere sorretta dal richiamo alle concrete modalità della condotta, quando esse rivelino una particolare insidiosità e siano sintomatiche di maggiore pericolosità sociale e di persistenza nel medesimo disegno criminoso.
  • La motivazione sul punto è sufficiente quando il giudice di merito colleghi, in modo non apparente, la modalità esecutiva del fatto e i precedenti penali dell'imputato al giudizio prognostico richiesto per la recidiva.
  • In sede di legittimità, la censura sulla recidiva non può tradursi in una diversa lettura del merito se la motivazione della corte territoriale è congrua ed esaustiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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