Cassazione Penale, Sentenza n. 7341/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere. Il ricorrente censura vizio di motivazione e violazione di legge: sostiene che il Tribunale non ha valutato correttamente il decorso del tempo come elemento utile a verificare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, non ha considerato la possibile applicazione di misure alternative (es. arresti domiciliari), abbia impropriamente valutato la proporzionalità della misura rispetto alla pena inflitta e non abbia tenuto conto dello scarceramento di un coimputato per affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui il mero decorso del tempo di carcerazione non incide di per sé sulle esigenze cautelari (salvo che nei termini massimi di custodia). Il Tribunale aveva correttamente osservato l'assenza di elementi di novità tali da scalfire il giudicato cautelare e aveva valorizzato il ruolo determinante dell'imputato nella rapina come indice di pericolosità e persistenza delle esigenze cautelari. È stata anche esclusa la rilevanza dello scarceramento del coimputato a favore dell'altro imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza Sez. 1 n. 19818 del 23/03/2018 (Rv. 273139-01)
Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Cc. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 273139 - 01
Principio di diritto richiamato: il mero decorso di un lungo periodo di custodia cautelare non costituisce di per sé motivo sufficiente per attenuare o revocare la misura cautelare; tale elemento rileva soltanto nell'ambito della disciplina dei termini massimi di custodia.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp att cod. proc.pen.
Riferimento procedurale per l'esecuzione degli adempimenti successivi alla pronuncia; non incide sulla valutazione delle esigenze cautelari esposta nella decisione.
Massime di principio
- Il semplice trascorrere del tempo in carcere non basta, da solo, a giustificare la sostituzione o la revoca della misura cautelare: è necessario dimostrare elementi nuovi e concreti che attenuino le esigenze cautelari.
- Le esigenze cautelari devono essere valutate concretamente e individualmente per ciascun indagato; la scarcerazione di un coimputato non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari per gli altri.
- Chi chiede la sostituzione della custodia cautelare deve proporre elementi specifici e nuovi (es. mutamento delle condizioni di pericolosità, garanzie processuali, oppure prove di irreperibilità del pericolo di inquinamento probatorio) e motivare la possibilità di misure alternative, non limitandosi a censure generiche.
- La valutazione della proporzionalità tra misura cautelare e pena non è il criterio principale per la verifica dell'attualità delle esigenze cautelari nel rito cautelare; conta soprattutto la persistenza del pericolo e il ruolo dell'imputato nella commissione del reato.
- Una motivazione che evidenzi il contributo fondamentale dell'imputato alla realizzazione del reato costituisce argomento rilevante per la conferma della pericolosità sociale e per il mantenimento della custodia cautelare.
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