Cassazione Penale, Sentenza n. 3072/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna del 06/05/2022 che aveva, in parte, confermato misure cautelari (obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.) applicate in precedenza per reati di associazione per delinquere finalizzata a reati fallimentari e tributari, nonché trasferimento di valori. Il ricorrente denunciava violazione di norme sostanziali e processuali (richiamando artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e art. 416 cod. pen.), vizio della motivazione sulla gravità indiziaria soprattutto rispetto al ruolo di amministratore di fatto e alla presunta liceità delle operazioni infragruppo e della società Vienna Trasporti, nonché la mancata considerazione di deduzioni difensive e della distanza temporale tra i fatti e il provvedimento restrittivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e in critiche parcellizzate della motivazione, prive della specificità richiesta per essere esaminate in sede di legittimità; ha quindi confermato la valutazione di gravità indiziaria fondata, tra l'altro, sulla mancata impugnazione di taluni capi (B, C, D, E), sulle risultanze delle intercettazioni e sulla gestione occulta di più società. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano una violazione specifica della norma né la manifesta illogicità della motivazione, quindi non idonee ad ammettere il ricorso in Cassazione
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riguardo all'insussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente l'attualità del pericolo di reiterazione, pertanto la censura è stata considerata generica e inammissibile
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale sul reato associativo: il ricorrente contestava la mancata prova della associazione e del suo ruolo direttivo; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse adeguatamente motivata, anche alla luce della mancata impugnazione di altri capi che fondavano l'impianto accusatorio
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
Riferimento alle fattispecie tributarie contestate (frodi fiscali); la Corte ha ritenuto irrilevanti per scardinare la gravità indiziaria le argomentazioni difensive sulla liceità delle operazioni infragruppo, non avendo il ricorrente dimostrato la decisività di tali elementi
art. 512-bis cod. pen.
Norma sul trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché la motivazione del Tribunale del riesame aveva già accertato la disponibilità dell'impresa e delle quote da parte del ricorrente e dei prestanome
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari personali sono ammissibili solo se denunciata la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; critiche che si limitano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Le censure devono confrontarsi con l'insieme della motivazione del giudice di merito: rilevano la specificità degli argomenti e la capacità di mostrare la decisività degli elementi omessi o valutati erroneamente
- Il ruolo di amministratore di fatto può essere valutato sulla base della condotta concreta e di risultanze processuali (es. intercettazioni, gestione di schermi societari); la mancata impugnazione di altri capi può rendere definitivamente acclarati elementi utili per la gravità indiziaria
- La presunta liceità di operazioni infragruppo o pagamenti successivi al sequestro non è automaticamente idonea a escludere la gravità indiziaria se il giudice ritiene che tali operazioni siano indicative di un disegno fraudolento e se i pagamenti risultano parziali o effettuati in compensazione
- Per contestare le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze probatorie, inquinamento delle prove) occorre dimostrare specificamente l'assenza di concretezza del pericolo e non solo prospettare considerazioni generiche o temporali sulla distanza tra fatti e provvedimento
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