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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3072/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna del 06/05/2022 che aveva, in parte, confermato misure cautelari (obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.) applicate in precedenza per reati di associazione per delinquere finalizzata a reati fallimentari e tributari, nonché trasferimento di valori. Il ricorrente denunciava violazione di norme sostanziali e processuali (richiamando artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e art. 416 cod. pen.), vizio della motivazione sulla gravità indiziaria soprattutto rispetto al ruolo di amministratore di fatto e alla presunta liceità delle operazioni infragruppo e della società Vienna Trasporti, nonché la mancata considerazione di deduzioni difensive e della distanza temporale tra i fatti e il provvedimento restrittivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e in critiche parcellizzate della motivazione, prive della specificità richiesta per essere esaminate in sede di legittimità; ha quindi confermato la valutazione di gravità indiziaria fondata, tra l'altro, sulla mancata impugnazione di taluni capi (B, C, D, E), sulle risultanze delle intercettazioni e sulla gestione occulta di più società. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano una violazione specifica della norma né la manifesta illogicità della motivazione, quindi non idonee ad ammettere il ricorso in Cassazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo all'insussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente l'attualità del pericolo di reiterazione, pertanto la censura è stata considerata generica e inammissibile

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato associativo: il ricorrente contestava la mancata prova della associazione e del suo ruolo direttivo; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse adeguatamente motivata, anche alla luce della mancata impugnazione di altri capi che fondavano l'impianto accusatorio

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento alle fattispecie tributarie contestate (frodi fiscali); la Corte ha ritenuto irrilevanti per scardinare la gravità indiziaria le argomentazioni difensive sulla liceità delle operazioni infragruppo, non avendo il ricorrente dimostrato la decisività di tali elementi

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sul trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché la motivazione del Tribunale del riesame aveva già accertato la disponibilità dell'impresa e delle quote da parte del ricorrente e dei prestanome

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari personali sono ammissibili solo se denunciata la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; critiche che si limitano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Le censure devono confrontarsi con l'insieme della motivazione del giudice di merito: rilevano la specificità degli argomenti e la capacità di mostrare la decisività degli elementi omessi o valutati erroneamente
  • Il ruolo di amministratore di fatto può essere valutato sulla base della condotta concreta e di risultanze processuali (es. intercettazioni, gestione di schermi societari); la mancata impugnazione di altri capi può rendere definitivamente acclarati elementi utili per la gravità indiziaria
  • La presunta liceità di operazioni infragruppo o pagamenti successivi al sequestro non è automaticamente idonea a escludere la gravità indiziaria se il giudice ritiene che tali operazioni siano indicative di un disegno fraudolento e se i pagamenti risultano parziali o effettuati in compensazione
  • Per contestare le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze probatorie, inquinamento delle prove) occorre dimostrare specificamente l'assenza di concretezza del pericolo e non solo prospettare considerazioni generiche o temporali sulla distanza tra fatti e provvedimento

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