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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18809/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava in primo luogo la violazione dell'obbligo di traduzione degli atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta (art. 143 c.p.p.), con vizi di motivazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la conoscenza dell'italiano sulla base della nomina difensiva redatta in italiano e di circostanze discutibili (es. lingua del diverbio, titolarità di beni in Italia). Altri motivi contestavano l'apprezzamento della prova basato sulla sola testimonianza della persona offesa senza riscontri, l'applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61 n.1 c.p.) senza adeguata motivazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente rispetto agli altri motivi, il primo motivo relativo alla omessa traduzione degli atti. Ha osservato che l'obbligo di traduzione sussiste anche quando l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore e che la mera nomina redatta in italiano non prova la conoscenza della lingua, specie se dagli atti emergeva che il Kraus, in occasione del diverbio, si era espresso in tedesco o in inglese. Per tali ragioni la nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p. ha prodotto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito; gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Luino perché venga rinnovata la citazione con trascrizione del decreto in una lingua nota all'imputato e si proceda al giudizio nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    L'obbligo di traduzione degli atti contenenti l'accusa nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta è inderogabile; la mancata traduzione determina nullità rilevabile e annullamento delle sentenze; l'elezione di domicilio presso il difensore non esonera l'organo giudicante da tale obbligo

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Nullità processuali: la Corte ha richiamato che la mancata traduzione configura una nullità rilevante ai sensi della disciplina sulle nullità processuali

  • art. 125 co. 3 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate nel ricorso relative alle garanzie per l'imputato; il vizio processuale denunciato è stato valutato alla luce delle garanzie di difesa

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla formulazione degli atti e sulla loro comprensibilità da parte dell'imputato

  • art. 546 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali allegedamente violate, relativo ai motivi di impugnazione in cassazione

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Circostanza aggravante dei futili motivi: la Corte ha ritenuto che la valutazione applicativa debba essere adeguatamente motivata e considerare eventuali elementi di provocazione o proporzione del fatto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento; la Corte ha tuttavia deciso il ricorso per motivo processuale, assorbendo le questioni di merito

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alle sanzioni per lesioni: presente tra i riferimenti normativi collegati all'imputazione

  • art. 24 co.2 Cost. e art. 111 Cost.

    Principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale e sul giusto processo, invocati dal ricorrente in relazione al diritto dell'imputato a comprendere le accuse rivoltegli

Massime di principio

  • L'imputato alloglotta ha diritto alla traduzione degli atti contenenti l'accusa (compreso il decreto di citazione) nella lingua a lui nota; la mancata traduzione costituisce nullità che può comportare l'annullamento delle decisioni di merito.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non esonera l'ufficio istruttorio o il giudice dall'obbligo di traduzione: il difensore non è tenuto a tradurre gli atti al posto dell'Autorità giudiziaria.
  • La verifica della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato deve essere effettuata dal giudice con motivazione adeguata e non può fondarsi su meri indizi formali (come una procura redatta in italiano) senza riscontri probanti.
  • Quando la censura processuale (es. mancata traduzione) è fondata può assorbire altre questioni di merito, con conseguente annullamento e rinnovazione del procedimento a tutela del diritto di difesa.
  • In tema di valutazione della prova, le sentenze non possono basarsi esclusivamente sulla testimonianza della persona offesa priva di riscontri obiettivi; è necessaria adeguata motivazione sulle ragioni della credibilità e sui riscontri probatori.
  • L'applicazione di circostanze aggravanti o l'omissione di attenuanti richiede motivazione specifica: occorre valutare anche eventuali elementi di provocazione e la proporzione dell'azione rispetto all'evento.

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