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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 3763 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Aree fabbricabili - Calcolo dell'imposta - Comparazione tra valori indicativi e l'effettivo valore venale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ICI per aree fabbricabili. Il ricorrente contestava l'accertamento fondato sui valori indicativi stabiliti da una delibera consiliare comunale, sostenendo che tali valori non potessero essere utilizzati automaticamente per determinare l'imposta. La questione consisteva nello stabilire se il Comune dovesse verificare anche l'effettivo valore venale in comune commercio delle aree.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto legittimo perché fondato su un'adeguata comparazione tra i valori indicativi previsti dalla delibera comunale e l'effettivo valore venale delle aree. I valori deliberati dal Comune non costituiscono una determinazione automatica e vincolante della base imponibile, ma rappresentano una fonte di presunzioni semplici, assimilabili alle presunzioni hominis, che devono essere confrontate con le caratteristiche e il reale valore economico degli immobili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52

    Disciplina il potere regolamentare degli enti locali in materia tributaria, nell'ambito del quale il Comune può adottare criteri e parametri utili all'accertamento.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1

    Attribuisce ai Comuni il potere di determinare valori di riferimento per le aree fabbricabili. Tali valori hanno funzione indicativa e presuntiva, non rappresentano una base imponibile inderogabile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    La base imponibile ICI delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, tenendo conto degli elementi rilevanti per la concreta valorizzazione dell'area.

Massime di principio

  • I valori delle aree fabbricabili fissati con delibera comunale costituiscono parametri indicativi o presunzioni semplici, non una base imponibile automaticamente applicabile in ogni caso.
  • Un avviso di accertamento è legittimo quando il Comune confronta i valori deliberati con l'effettivo valore venale dell'area e motiva adeguatamente tale comparazione.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che il valore reale dell'area è inferiore a quello indicato dal Comune, mediante elementi concreti come caratteristiche urbanistiche, vincoli, stato dei luoghi, ubicazione, potenzialità edificatoria e valori di mercato.
  • La determinazione dell'imposta deve riferirsi al valore venale effettivo dell'area nel periodo d'imposta, non alla mera applicazione automatica di un valore tabellare comunale.
  • In assenza di una comparazione concreta e motivata tra il parametro comunale e il valore reale del bene, l'accertamento può risultare carente o illegittimo.

Testo integrale

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