Salta al contenuto
Parere

Parere n. 708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/284998 del 19 febbraio 2014 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. K10/284998 del 19 febbraio 2014, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il rigetto ministeriale è stato motivato dalla presenza di una sentenza irrevocabile della Pretura di Vicenza – Sezione distaccata di Lonigo, pronunciata il 14 maggio 1992 e divenuta irrevocabile il 5 giugno 1992, relativa al reato previsto dall’art. 589 c.p. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, carenza ed erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la relazione istruttoria del Ministero, contenente le argomentazioni a sostegno del rigetto, non è stata partecipata al ricorrente, con conseguente mancato pieno rispetto del contraddittorio.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito del ricorso, ritenendolo non ancora maturo per la decisione. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta la relazione istruttoria al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Il ricorrente potrà presentare osservazioni o controdeduzioni entro i successivi venti giorni, trasmettendole al Ministero e depositandole presso la segreteria della Sezione. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione, entro ulteriori dieci giorni, la relazione con la prova dell’avvenuta partecipazione e le eventuali osservazioni del ricorrente. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il Collegio ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso non potrà essere deciso e la responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Amministrazione.

Osservazioni

Contraddittorio sulla relazione istruttoria

La relazione istruttoria del Ministero dell’interno non risulta essere stata comunicata al ricorrente. Prima di decidere il ricorso, deve essere assicurata la conoscibilità delle argomentazioni difensive dell’Amministrazione e la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni.

Incombenti istruttori e termini

Il Ministero deve trasmettere la relazione al ricorrente entro 30 giorni; il ricorrente dispone dei successivi 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni; il Ministero deve depositare presso la Sezione, entro ulteriori 10 giorni, la relazione, la prova della partecipazione e le eventuali osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma il parere interlocutorio non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il Ministero ha utilizzato il preavviso di rigetto, comunicando i motivi ostativi e invitando l’interessato a presentare osservazioni; il parere non valuta la legittimità sostanziale di tale fase.

  • art. 589 c.p.

    La sentenza penale irrevocabile relativa al reato previsto da tale disposizione è stata posta dal Ministero a fondamento del diniego, ma il Consiglio di Stato non ha ancora valutato se tale elemento giustifichi il rigetto della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

  • art. 10, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione istruttoria dell’amministrazione resistente deve essere portata a conoscenza del ricorrente quando contiene le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di rigetto, affinché sia assicurato il pieno contraddittorio.
  • Quando il contraddittorio non risulta pienamente rispettato, il Consiglio di Stato può sospendere la decisione, disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la trattazione senza definire il merito del ricorso.
  • L’amministrazione destinataria degli incombenti istruttori deve documentare l’avvenuta partecipazione degli atti al ricorrente e trasmettere tale documentazione alla Sezione entro i termini stabiliti; l’ingiustificato inadempimento impedisce la decisione del ricorso e comporta responsabilità esclusiva dell’amministrazione.

Rigetto della domanda di cittadinanza italiana e mancata partecipazione della relazione ministeriale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse della vicenda

Il Ministero aveva comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitandolo a presentare osservazioni entro dieci giorni. L’interessato non si era avvalso di tale facoltà.

Il successivo diniego era stato motivato dalla presenza di una sentenza della Pretura di Vicenza – Sezione distaccata di Lonigo, pronunciata il 14 maggio 1992 e divenuta irrevocabile il 5 giugno 1992, relativa al reato previsto dall’art. 589 c.p.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, carenza ed erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione non ha esaminato il merito delle censure né ha stabilito se la condanna penale fosse idonea a giustificare il diniego della cittadinanza. Ha invece rilevato che la relazione istruttoria ministeriale non era stata comunicata al ricorrente. Poiché la relazione conteneva le argomentazioni difensive dell’Amministrazione a sostegno del rigetto, la mancata partecipazione dell’atto impediva di ritenere pienamente rispettato il contraddittorio.

Incombenti disposti

Il Ministero dell’interno deve:

  • trasmettere la relazione istruttoria al ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del parere;
  • trasmettere successivamente alla Sezione, entro ulteriori 10 giorni, la relazione, la prova dell’avvenuta partecipazione e le eventuali osservazioni del ricorrente.

Il ricorrente può presentare osservazioni o controdeduzioni entro i 20 giorni successivi alla ricezione della relazione, inviandole direttamente al Ministero e depositandole anche presso la segreteria della Sezione.

Esito e rinvio

La Sezione ha sospeso la decisione, disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere è quindi interlocutorio e non contiene una decisione sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso.

Il Collegio ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento degli incombenti, il ricorso non potrà essere deciso e la responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Amministrazione.

Oscuramento dei dati personali

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.