Sentenza n. 3604/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale della Corte di Appello di Milano, Sottocommissione -OMISSIS-, dell’11.2.2025, nella parte in cui ha valutato negativamente l’elaborato scritto redatto dal ricorrente, contrassegnato con il numero “541” assegnandogli un voto non sufficiente ai fini dell'ammissione all'orale; - ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco degli abilitati alla prova orale nella parte in cui non risulta incluso il nominativo del ricorrente; - ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalle Commissioni per gli esami di Avvocato c/o le Corti di Appello di Milano e di Roma relativi alla correzione degli elaborati di parte ricorrente; - ove occorra, del provvedimento con cui è stata nominata la Commissione istituita presso la Corte di Appello di Milano (D.M. 05.11.2024 e D.M. 21.11.2024); - ove occorra, del verbale n. 2 del 5.12.2024 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ha emanato un’“Indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2024” rivolta alle Sottocommissioni istituite presso le diverse Corti d’Appello di Italia; - per quanto di ragione e ove occorrer possa, del Decreto del Ministro della Giustizia 24.7.2024 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30.7.2024) di indizione, per l’anno 2024, di una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati; - di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo, anche se ignoto, che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza, con voto 15/30, sull'elaborato scritto di diritto penale e conseguente mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano, l'elenco degli ammessi all'orale e gli ulteriori atti della procedura di abilitazione forense per la sessione 2024, deducendo: in primo luogo, la violazione della disciplina dell'esame e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, travisamento, sviamento e ingiustizia manifesta, poiché i criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale non sarebbero stati specificamente recepiti dalla sottocommissione di Milano né portati a conoscenza dei candidati e sarebbero comunque generici e non correlati alle tracce assegnate; in secondo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di imparzialità, trasparenza e affidamento, poiché la valutazione sarebbe stata espressa mediante il solo voto numerico, senza illustrazione dell'iter logico seguito, e sarebbe stata irragionevole rispetto alle qualità dell'elaborato, che il ricorrente riteneva corretto, completo e dotato di adeguata preparazione giuridica. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria per l'inadeguatezza del tempo impiegato nella correzione. In via accessoria è stata proposta domanda di risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha accertato che i criteri di correzione della sessione 2024 erano stati definiti dalla Commissione centrale il 5 dicembre 2024, recepiti e approvati dai commissari della Corte d'Appello di Milano nella riunione plenaria del 13 gennaio 2025, riportati per esteso nei verbali delle sedute della sottocommissione e pubblicati sul sito istituzionale, sicché era garantita la loro conoscibilità. Ha ritenuto inoltre i criteri sufficientemente specifici, pertinenti alla prova e idonei a orientare la valutazione, escludendone la genericità. Quanto al voto numerico, il Collegio ha richiamato la disciplina transitoria dell'art. 49 della l. 247/2012, che per la sessione considerata mantiene applicabili le disposizioni previgenti, e il consolidato orientamento dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale, secondo cui il voto numerico è idoneo a esprimere una motivazione congrua del giudizio di sufficienza o insufficienza. La valutazione della commissione è stata qualificata come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; tali vizi non sono stati dimostrati, poiché le contestazioni miravano a sostituire il giudizio personale del candidato a quello della commissione. È stata respinta anche la censura sui tempi di correzione, ritenuti non sindacabili in assenza della dimostrazione di una concreta incidenza sul giudizio individuale. La domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza, anche perché formulata in termini non specifici. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione transitoria mantiene applicabili, per la sessione esaminata, le previgenti regole sullo svolgimento dell'esame e sulla correzione degli elaborati.
artt. 46-49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Disciplinano le modalità di accesso alla professione forense e lo svolgimento dell'esame di Stato, con la disciplina transitoria dell'art. 49 rilevante per la sessione controversa.
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
La disciplina previgente, resa applicabile dall'art. 49 della l. 247/2012, regola le modalità dell'esame di abilitazione forense.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
Insieme al R.D.L. n. 1578/1933, disciplina la procedura d'esame e la correzione degli elaborati nella sessione considerata.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione della valutazione è soddisfatto, nell'esame di abilitazione forense, dall'attribuzione di un voto numerico secondo criteri predeterminati e conoscibili.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico, se riferito a una scala di valori oggettiva e predeterminata.
art. 1-bis l. 25 luglio 2003, n. 180
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina della valutazione delle prove scritte; il giudice non ne ha ravvisato la violazione.
Massime di principio
- Nella sessione d'esame regolata dalla disciplina transitoria dell'art. 49 della l. 247/2012, le modalità di svolgimento e correzione delle prove restano disciplinate dalle norme previgenti in materia di esame di abilitazione forense.
- Il voto numerico attribuito a un elaborato dell'esame di abilitazione forense è sufficiente a integrare la motivazione del giudizio di idoneità o inidoneità, quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione predeterminati, oggettivi e conoscibili.
- I criteri di valutazione delle prove scritte sono legittimi quando, pur formulati in termini generali, risultano sufficientemente specifici, pertinenti alla prova e idonei a orientare l'attività della commissione; non è necessario che siano previamente declinati con riferimento a ogni singola traccia.
- La valutazione della commissione d'esame costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; non è ammissibile la mera sostituzione del giudizio del candidato a quello della commissione.
- Il tempo impiegato dalla commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità se il ricorrente non dimostra che la durata della correzione abbia concretamente inciso sul giudizio reso sul proprio elaborato.
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