Sentenza del 15/11/2022 n. 5125 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Iva - Indetraibilità Iva - Dichiarazione Tributaria - Evasione fiscale - Frode Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contesta l'indetraibilità dell'IVA detratta dal contribuente perché, secondo l'Amministrazione, al momento delle operazioni il contribuente era a conoscenza dell'evasione dell'imposta da parte del cedente o ha partecipato alla frode. A supporto della contestazione vengono indicati indici sintomatici quali: prezzo di vendita notevolmente inferiore al mercato, ricarico particolarmente limitato, uso di canali operativi paralleli, tempi e modalità di pagamento anomali e la natura/qualità dell'intermediario utilizzato.
La decisione
La giurisprudenza conferma che la detrazione dell'IVA può essere esclusa se l'Amministrazione dimostra che il contribuente era a conoscenza della frode o vi ha partecipato. Non è richiesta la prova assoluta della consapevolezza, ma elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (es. prezzi anomali, pagamenti fuori tracciabilità, intermediari sospetti) sono idonei a fondare l'indetraibilità. Pertanto, nelle ipotesi in cui tali indici siano dimostrati, il ricorso del contribuente viene respinto e la detrazione negata.
Norme richiamate
d.l. n. 16/2012, art. 8, comma 1
Norma di riferimento che disciplina l'indetraibilità dell'IVA in presenza di frode: legittima la negazione della detrazione quando è provata la consapevolezza o la partecipazione del contribuente alla frode; implica onere probatorio dell'Amministrazione e possibilità di valutare indizi sintomatici.
Cass. n. 10120/2017
La Corte di Cassazione ha ritenuto che indici come prezzi anomali e modalità operative possono costituire prova sintomatica della consapevolezza del contribuente, legittimando l'esclusione della detrazione.
Cass. n. 1737/2018
Conferma il principio che l'esame complessivo degli elementi circostanziali può dimostrare la partecipazione o la consapevolezza del contribuente nella frode IVA.
Cass. n. 22969/2022
Ribadisce la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare molteplici indici per dimostrare l'elemento soggettivo necessario all'esclusione della detrazione.
Cass. n. 34726/2022
Sottolinea l'importanza della valutazione complessiva e concordante degli indizi per escludere la detrazione dell'IVA.
Corte di Giustizia UE, sent. C-285/11 e C-277/14
La giurisprudenza comunitaria stabilisce che il diritto alla detrazione può essere rifiutato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la transazione fosse connessa a una frode, autorizzando gli stati membri a prevedere meccanismi di contrasto basati su indici oggettivi.
Massime di principio
- La detrazione IVA è esclusa quando emergono elementi che dimostrano consapevolezza o partecipazione del contribuente alla frode: l'Amministrazione può provare tale stato soggettivo tramite indici sintomatici.
- Gli indici rilevanti includono: prezzo di acquisto/svendita anomalo rispetto al mercato, ricarichi molto ridotti, pagamenti in contanti o tramite canali non tracciabili, utilizzo di intermediari opachi o imprese 'cartiera', e tempistiche/condizioni di pagamento anomale.
- Sebbene l'onere della prova sia dell'Amministrazione, non è necessario un elemento probatorio diretto: sono sufficienti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti valutati nel loro complesso.
- Il contribuente può difendersi dimostrando la propria buona fede: adeguata due diligence sull'operazione e sul controparti, documentazione commerciale completa, congruità dei prezzi rispetto al mercato e tracciabilità dei pagamenti sono gli strumenti probatori più efficaci.
- In fase preventiva è consigliabile effettuare controlli di natura commerciale e fiscale sui fornitori (solvibilità, attività effettiva, storico fatturazione) e favorire pagamenti tracciabili e contratti chiari.
- La giurisprudenza nazionale e comunitaria autorizza meccanismi restrittivi in caso di frode sistematica; pertanto, in operazioni a rischio è opportuno agire con cautela o richiedere pareri/documentazione addizionale.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe raccogliere prove documentali e fattuali della propria buona fede (offerte, listini, corrispondenza, contratti di fornitura, ordini d'acquisto, ricevute di pagamento) per contrastare gli indici indicati dall'Amministrazione.
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