Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3068/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, la sostituzione della pena detentiva di 8 mesi (irrogata con sentenza del Tribunale di Marsala del 14/07/2021 e confermata dalla Corte d'Appello di Palermo il 27/09/2022) con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare (artt. 55 e 56 legge n. 689/1981 come modificati). Il Tribunale di Marsala dichiarò inammissibile la richiesta perché non era prodotta la formale attestazione di irrevocabilità della decisione adottata in cognizione e perché, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di appello era stata già pubblicata e non sarebbe quindi applicabile la disciplina transitoria dell'art. 95. Il ricorrente ha invece sostenuto che, alla data di entrata in vigore della novella, il processo doveva considerarsi formalmente pendente (perché non era spirato il termine per impugnare in cassazione) e che, una volta formato il giudicato, il giudice dell'esecuzione poteva valutare la sostituzione della pena; inoltre il ricorrente ha proposto la domanda al giudice dell'esecuzione l'8 febbraio 2023, ritenendo la sentenza irrevocabile dall'11 gennaio 2023. Il Procuratore generale ha invece eccepito l'inammissibilità per violazione del termine di 30 giorni richiamato dall'art. 95.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione: pertanto per i processi in cui, alla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), tale fase era raggiunta, una volta formatosi il giudicato il condannato può avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione. Dato che la richiesta era stata effettivamente proposta l'8 febbraio 2023 e il ricorrente deduceva che la sentenza fosse divenuta irrevocabile l'11 gennaio 2023, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Marsala e ha rinviato il procedimento al medesimo giudice per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95

    comma 1 (disciplina transitoria)

    La Corte interpreta l'art. 95, comma 1, nel senso che la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento davanti alla Corte di cassazione: per i processi in tale stato alla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), una volta formato il giudicato il condannato può richiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena secondo le nuove disposizioni

  • legge n. 689 del 1981, artt. 55 e 56

    disciplinano, rispettivamente, il lavoro di pubblica utilità e la detenzione domiciliare; richiamate nella loro versione modificata dal d.lgs. n. 150/2022

    Gli istituti sostitutivi previsti dagli artt. 55 e 56, nella versione novellata, possono essere applicati dal giudice dell'esecuzione al condannato che richiede la sostituzione della pena, quando ricorra la disciplina transitoria di cui all'art. 95

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, se alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022) il procedimento si trovava nella fase successiva all'appello (cioè con sentenza resa in secondo grado), quel procedimento deve considerarsi pendente dinanzi alla Corte di cassazione: ciò abilita la possibilità, una volta formato il giudicato, di chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena secondo le novità legislative
  • La richiesta al giudice dell'esecuzione può essere proposta dopo la formazione del giudicato; il giudice dell'esecuzione deve verificare le condizioni di irrevocabilità della sentenza e non può rigettare automaticamente la domanda per mancata produzione di una formale attestazione se dagli atti risulta l'irripetibilità o è possibile accertarne la data di irrevocabilità
  • In casi analoghi occorre verificare con attenzione le date: data di entrata in vigore della norma (30/12/2022), data di pubblicazione della sentenza di appello, termine utile per proporre ricorso per cassazione e data di formazione del giudicato, perché l'operatività della disciplina transitoria dipende dallo stato del procedimento a quella data
  • Verificare eventuali termini temporali (ad esempio il termine di 30 giorni richiamato dalle parti): prima di dichiarare inammissibile una istanza per decorso di termini, il giudice dell'esecuzione deve controllare se e quando si è formato il giudicato e se la richiesta è stata proposta nei termini che la normativa o la giurisprudenza applicabile richiedono
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda per motivi formali (mancata attestazione), il condannato può ricorrere in Cassazione: la Suprema Corte può annullare e rinviare per una valutazione sostanziale conforme ai principi espressi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.