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Sentenza

Sentenza n. 14543/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare - del decreto emesso dal Questore di Roma in data il -OMISSIS-, e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio dell’attività sportiva n.-OMISSIS- rilasciata al -OMISSIS- il -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti ignoti;

Giustizia amministrativa202308383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio dell’attività sportiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, adottata dopo un alterco stradale nel corso del quale aveva utilizzato uno spray al peperoncino. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 5, 10, 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 e degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché del principio di proporzionalità e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto di avere agito per difendersi da un’aggressione, che tale circostanza risultava dagli atti e dalle testimonianze, che l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato le osservazioni endoprocedimentali e che la revoca era sproporzionata e priva dei presupposti, anche considerando la finalità sportiva della licenza. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto l’archiviazione delle indagini penali, con decreto del GIP, sul presupposto dell’uso dello spray per difesa personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate complessivamente le censure. La disciplina del porto d’armi è orientata a finalità preventive e prudenziali di tutela della pubblica sicurezza. L’alterco stradale, descritto come una discussione animata sfociata nell’uso di mezzi di aggressione o difesa e in procedimenti penali contrapposti, costituiva un episodio obiettivamente grave e idoneo a incidere sul giudizio di affidabilità del titolare. L’amministrazione può valutare con particolare rigore l’affidabilità del titolare della licenza e adottare la revoca anche sulla base di fatti non ancora definitivamente accertati, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale, di un comprovato abuso delle armi o di una responsabilità penale dell’interessato. L’archiviazione penale non ha fatto venir meno il fondamento del provvedimento, poiché il giudizio amministrativo di affidabilità risponde a finalità preventive diverse da quelle del processo penale. Il provvedimento era inoltre sufficientemente motivato, avendo chiarito che la Questura non intendeva anticipare il giudizio su fatti ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria; tale precisazione è stata ritenuta idonea a riscontrare le osservazioni procedimentali del ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 773/1931

    La disciplina della licenza di porto d’armi consente all’autorità di pubblica sicurezza di effettuare una rigorosa valutazione preventiva dell’affidabilità del titolare, orientata alla prevenzione di possibili abusi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 1, 5, 10 e 11 r.d. n. 773/1931

    Richiamati dal ricorrente nell’ambito delle censure contro la revoca; il giudice ha confermato la legittimità dell’esercizio del potere preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • artt. 1, 3 e 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, all’obbligo di motivazione e alle osservazioni procedimentali; il TAR ha ritenuto adeguato il riscontro contenuto nel provvedimento.

  • art. 5, par. 4, TUE

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento del principio di proporzionalità; la revoca è stata ritenuta non sproporzionata alla luce delle finalità preventive di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Nella materia delle licenze di porto d’armi, il giudizio di affidabilità del titolare è orientato a finalità preventive e prudenziali di tutela della pubblica sicurezza e può essere svolto con particolare rigore.
  • La revoca della licenza di porto d’armi può essere fondata su fatti o episodi genericamente incompatibili con la buona condotta dell’interessato, anche privi di rilievo penale, senza che sia necessario dimostrare un giudizio di pericolosità sociale, un comprovato abuso delle armi o una responsabilità penale definitivamente accertata.
  • L’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, quale indice della possibile futura inosservanza delle regole sull’uso delle armi, anche una vicenda ancora sottoposta ad accertamento penale, purché il provvedimento non anticipi il giudizio sulla responsabilità penale e motivi autonomamente il giudizio amministrativo di affidabilità.
  • L’archiviazione del procedimento penale non esclude automaticamente la legittimità della revoca della licenza di porto d’armi, quando il provvedimento amministrativo si fondi su una valutazione preventiva di affidabilità distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
  • La revoca della licenza non è sproporzionata quando l’episodio posto a fondamento del provvedimento consiste in un alterco stradale grave, sfociato nell’uso di mezzi di aggressione o difesa, e l’amministrazione abbia valutato il fatto nell’ambito dei propri compiti di prevenzione degli abusi.
  • Il riferimento espresso nel provvedimento all’impossibilità di anticipare il giudizio su fatti ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria può costituire adeguato riscontro alle osservazioni procedimentali dell’interessato, se accompagnato da una motivazione autonoma sul giudizio di affidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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