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Sentenza

Sentenza n. 8344/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 20240073890 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 19 maggio 2025 con il quale è stato respinta la richiesta di visto per lavoro autonomo presentata dal ricorrente; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202508000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 26 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 6-bis, 39 e 40 del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 7 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, il ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di Firenze il nulla osta per svolgere l’attività di amministratore della società, di cui era socio unico, costituita nel 2018 e operativa nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator, con due amministratori dotati di poteri gestori disgiunti per le operazioni fino a 5.000 euro e congiunti per le operazioni di valore superiore. Il Consolato aveva ritenuto che la carica di amministratore non fosse tra quelle previste dal d.i. n. 850/2011 e che il colloquio avesse evidenziato un intento prevalentemente diretto a ottenere un titolo di soggiorno per circolare nello spazio Schengen, anziché a svolgere effettivamente l’attività in Italia. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto al primo motivo. Il TAR ha ritenuto che l’art. 26, comma 2, del d.lgs. 286/1998 consenta il visto per lavoro autonomo anche a chi intenda accedere a cariche societarie. Ha inoltre ritenuto che la carica di amministratore di una s.r.l. con organo amministrativo composto da più amministratori, pur non coincidendo letteralmente con quella di membro del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato, sia sostanzialmente assimilabile quanto all’esercizio delle funzioni gestorie. La società, costituita da oltre tre anni, risultava effettivamente operativa sulla base dei bilanci e degli estratti del conto corrente, sicché presentava le garanzie strutturali proprie di una società di capitali e non costituiva un mero contenitore. Il punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 è stato interpretato nel senso che le cariche ivi indicate non esauriscono le ipotesi di accesso al visto, ma individuano le categorie esentate dalla produzione dell’attestazione dei parametri finanziari previsti dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999. Anche ove la carica non fosse rientrata direttamente nell’elenco, il diniego non avrebbe potuto essere fondato soltanto su tale circostanza, potendo l’amministrazione eventualmente richiedere l’attestazione dei parametri finanziari. Il TAR ha inoltre valorizzato la disparità di trattamento rispetto a precedenti casi nei quali il medesimo Consolato aveva rilasciato visti per lavoro autonomo a soggetti intenzionati ad assumere la carica di amministratore unico di s.r.l. Il secondo motivo è stato respinto: alla data del provvedimento l’art. 10-bis della l. 241/1990 non era applicabile ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, in forza dell’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024. Il diniego è stato annullato e l’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.lgs. 286/1998

    «che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie»

    La disposizione ricomprende tra i destinatari del visto per lavoro autonomo anche il cittadino straniero che intenda accedere a una carica societaria.

  • punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011

    «il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti»

    L’elencazione delle cariche individua categorie esentate dall’attestazione dei parametri finanziari e non costituisce un elenco tassativo delle sole cariche che consentono il rilascio del visto.

  • art. 39, comma 3, d.P.R. 394/1999

    Prevede i parametri finanziari di riferimento e la relativa attestazione, dalla quale le categorie considerate dal punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 sono esentate.

  • art. 6, comma 7, d.P.C.M. 27 settembre 2023

    «è consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: (…) c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850»

    Include nelle quote per lavoro autonomo i titolari delle cariche societarie previste dal d.i. n. 850/2011.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    «l’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»

    Esclude l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, sicché la sua omessa applicazione non determina l’illegittimità del diniego.

Massime di principio

  • Ai fini del visto per lavoro autonomo previsto dall’art. 26, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l’accesso a una carica societaria può integrare l’attività rilevante anche quando la carica di amministratore, secondo il modello organizzativo della società, non coincida letteralmente con quella di membro del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato, purché comporti sostanziali funzioni gestorie.
  • Il punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 non va interpretato come elenco tassativo delle sole cariche societarie ammesse al visto per lavoro autonomo, ma come disposizione che esonera determinate categorie dall’attestazione dei parametri finanziari previsti dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999.
  • La società di capitali costituita da almeno tre anni e concretamente operativa può offrire le garanzie strutturali che giustificano l’esonero dall’attestazione dei parametri finanziari, indipendentemente dal modello di amministrazione concretamente adottato.
  • Qualora l’amministrazione ritenga che la carica societaria non rientri tra quelle esonerate dall’attestazione dei parametri finanziari, tale circostanza non giustifica di per sé il diniego del visto: essa può eventualmente comportare la necessità di produrre l’attestazione prevista dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999.
  • L’art. 10-bis della l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, ai sensi dell’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024 e dalla l. 187/2024.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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