Cassazione Penale, Sentenza n. 27617/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati di traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) relativi a: capo b) acquisto e detenzione di cocaina a fini di spaccio il 21 novembre 2017; capo d) cessioni di cocaina per 3,500 grammi nelle date 21 e 25 novembre 2017. Lleshi ha articolato tre motivi: (1) carenza di elementi probatori sulla effettiva presenza e acquisto a Perugia il 21/11/2017; (2) mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità), per presunta occasionalità, modeste quantità e assenza di strumenti tipici dello spaccio; (3) illegittimità e mancanza di motivazione della misura di sicurezza dell'espulsione, con rilievo sull'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale a seguito di abbreviato e sulla mancanza di adeguati accertamenti sulla personalità, i legami familiari e la situazione lavorativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure prive di specificità: la sentenza impugnata si fonda su elementi fattuali precisi e congrui, quali rilevazione delle celle agganciate dal cellulare in Perugia il 21/11/2017, conversazioni intercettate richiamanti viaggi e forniture, sequestri di cocaina in data 26/11/2017 e cessioni documentate il 21 e 25/11/2017. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di derubricazione alla lieve entità, alla luce della continuità della condotta, delle cessioni e delle quantità sequestrate, che dimostrano inserimento non occasionale nell'attività di spaccio. Sul terzo motivo ha ritenuto fondata la conversione in appello del ricorso del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 580 c.p.p. e conforme la motivazione della Corte d'appello circa la pericolosità dell'imputato (assenza di attività lavorativa stabile e dimora, precedente specifico, inserimento nell'ambito dello spaccio con contatti extra-regione, rischio di reiterazione); le dichiarazioni dell'imputato su figlio e lavoro non erano documentate. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che qualifica i reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte l'ha applicata per qualificare i fatti contestati come delitti di traffico e detenzione ai fini di spaccio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi della lieve entità per reati di cui all'art. 73; la Corte ha escluso l'applicazione di tale derubricazione ritenendo provato l'inserimento non occasionale dell'imputato nell'attività di spaccio e le quantità e modalità tali da escludere la lieve entità.
art. 580 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Consente la conversione del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso del PM e la conseguente applicazione della misura di sicurezza (espulsione) confermata in sede d'appello.
Massime di principio
- Dati tecnici come la rilevazione delle celle telefoniche e le intercettazioni possono costituire prova idonea a ricondurre la presenza in un luogo e collegarla a operazioni di acquisito o rifornimento di stupefacenti.
- La somma di elementi (ripetute cessioni anche di modeste quantità, possesso di consistenti quantitativi al momento del fermo, conversazioni che indicano rifornimenti e rapporti con altri pusher) è sufficiente a escludere l'ipotesi della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, nonostante l'assenza di strumenti tipici dello smercio (bilancini, materiale per il taglio).
- In cassazione le censure generiche e non specificamente fondate su profili di diritto o di fatto sono spesso dichiarate inammissibili; per impugnare decisioni di merito è necessario indicare in modo preciso i punti di vizio e le prove da contestare.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione che, se convertito ai sensi di legge, rende ammissibile l'impugnazione di aspetti non decisi in primo grado; le misure di sicurezza come l'espulsione possono quindi essere oggetto di conferma in appello a seguito di tale conversione.
- Per contrastare efficacemente la richiesta di espulsione è importante fornire documentazione concreta e tempestiva su legami familiari, stabile attività lavorativa e residenza, poiché affermazioni non supportate da prove possono essere ritenute insufficienti dal giudice.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla personalità e pericolosità dell'imputato richiedono motivazione puntuale ma, se adeguatamente fondate su precedenti specifici, assenza di reddito/abitazione stabile e collegamenti criminali, difficilmente vengono travolte in sede di legittimità.
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