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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40950/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di atti posti in essere nel luglio 2008: una società conferiva un ramo d'azienda in una società di nuova costituzione e, pochi giorni dopo, trasferiva a un'altra società la partecipazione detenuta nella stessa società beneficiaria del conferimento. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la vicinanza temporale dei due atti integrasse un'unica operazione economica sostanzialmente riconducibile a cessione d'azienda, notificava a cedente e cessionaria un avviso di liquidazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986. Le contribuenti impugnavano l'atto, ma i giudici di merito respingevano i ricorsi. In Cassazione, i primi due motivi lamentavano: 1) la violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per mancata attivazione delle garanzie procedimentali previste per le contestazioni antielusive; 2) la violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che tale norma non consente di riqualificare gli atti sulla base del risultato economico complessivo dell'operazione né di assimilare la cessione totalitaria di quote alla cessione d'azienda; il terzo motivo denunciava vizio motivazionale per difetto di analisi concreta dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate, valorizzando il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione. La Corte ha affermato che, dopo la modifica autenticamente interpretativa dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, l'Ufficio non poteva riqualificare l'operazione utilizzando elementi extratestuali o atti collegati, dovendo limitarsi agli elementi desumibili dal singolo atto registrato; inoltre, in assenza delle garanzie dell'art. 10-bis l. 212/2000, non poteva essere configurato un abuso del diritto in chiave antielusiva.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale parametro procedimentale in materia antielusiva; le ricorrenti lamentavano che non fosse stato attivato il relativo contraddittorio e la Corte, nel quadro della successiva evoluzione normativa, ha osservato che tale disciplina non era applicabile alla riqualificazione ex art. 20 T.U.R. così come avvenuta nel caso concreto.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"

    Dopo le modifiche del 2017, come interpretate autenticamente, la norma impone di considerare solo gli elementi desumibili dall'atto registrato, prescindendo da elementi extratestuali e da atti ad esso collegati; non è più utilizzabile come clausola antielusiva per tassare l'intera operazione economica.

  • art. 1, comma 87, l. n. 205 del 2017

    Ha modificato gli artt. 20 e 53-bis T.U.R. e, secondo la successiva legge di bilancio 2019, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, con efficacia retroattiva.

  • art. 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018

    Ha qualificato l'art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205 del 2017 come interpretazione autentica dell'art. 20, confermandone la portata retroattiva.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    È la disciplina generale dell'abuso del diritto; può operare, in presenza dei suoi presupposti e delle relative garanzie procedimentali, per superare la qualificazione formale dell'atto, ma non coincide con l'interpretazione dell'art. 20 T.U.R.

  • art. 33-bis d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per evidenziare che, quando si contesti un abuso del diritto in materia di registro, occorre la prova dell'illegittimo risparmio fiscale e il rispetto delle garanzie procedimentali.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, dopo la modifica autenticamente interpretativa dell'art. 20 T.U.R., la qualificazione dell'atto deve avvenire esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dal singolo documento presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati.
  • La cessione totalitaria delle partecipazioni sociali non può essere automaticamente assimilata alla cessione d'azienda sulla sola base della vicinanza cronologica con un precedente conferimento o con altri atti della medesima operazione economica.
  • La riqualificazione antielusiva dell'operazione non può essere surrettiziamente effettuata tramite l'art. 20 T.U.R.; ove si contesti un abuso del diritto, occorre l'applicazione dell'art. 10-bis l. 212/2000 con il relativo contraddittorio endoprocedimentale e con la prova dell'indebito vantaggio fiscale.
  • Quando la controversia dipende esclusivamente dall'interpretazione della disciplina e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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