Cassazione Penale, Sentenza n. 17634/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda (convertiti in 126 giorni di lavori di pubblica utilità), sospensione della patente per 2 anni e confisca dell'autoveicolo Lancia Y tg. CW279FN per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 2,18 g/l e 2,00 g/l (art. 186 c.1 lett. c) e 2 sexies cod. strada), con aggravante per orario notturno. Due motivi: 1) contestazione della confisca del veicolo nonostante il ricorrente riconosca che il veicolo è di proprietà di terzi (mancanza di motivazione e violazione di legge); 2) richiesta di correzione per indicazione del luogo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità: il ricorrente aveva chiesto lavori presso il Comune di Scoppito o altro ente convenzionato, ma successivamente produsse disponibilità dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, mentre il giudice aveva indicato solo il Comune di Scoppito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha rilevato l'assenza di interesse concreto del ricorrente a censurare la confisca di un veicolo appartenente a terzi e ha osservato che, anzi, la qualificazione normativa (art. 186 c.1 lett. c) comporta effetti diversi come il raddoppio della sospensione della patente quando il veicolo è di terzi. Sul secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è stata effettuata secondo l'accordo originario; la modifica successiva relativa alla disponibilità del luogo di svolgimento non incide sull'accordo e le modalità di esecuzione rientrano nella discrezionalità del giudice. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186 co. 1 lett. c) e 2 sexies cod. strada
Utilizzata come fattispecie base per la sanzione per guida in stato di ebbrezza; nel caso di veicolo appartenente a terzi si osserva che la norma prevede conseguenze specifiche come il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
art. 611 cod. proc. pen.
conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.
Norma sulla possibilità per il Pubblico Ministero di formulare conclusioni scritte alla Corte; qui il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che l'inammissibilità non sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni
Massime di principio
- Chi impugna una misura che riguarda beni di terzi deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio derivante dalla misura; in mancanza l'appello è inammissibile
- La confisca o altre misure relative a un veicolo di proprietà di terzi non sempre danno titolo all'impugnazione da parte dell'autore del reato se non è provato un diretto interesse leso
- Le modifiche successive all'accordo di patteggiamento che riguardano esclusivamente le modalità di esecuzione della pena (es. ente presso cui svolgere lavori di pubblica utilità) non alterano l'accordo accettato e sono in gran parte soggette alla discrezionalità del giudice
- Chi propone ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e l'interesse concreto; argomentazioni generiche o tardive sulle modalità esecutive raramente ottengono accoglimento
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificato motivo dell'inammissibilità
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