Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17634/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda (convertiti in 126 giorni di lavori di pubblica utilità), sospensione della patente per 2 anni e confisca dell'autoveicolo Lancia Y tg. CW279FN per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 2,18 g/l e 2,00 g/l (art. 186 c.1 lett. c) e 2 sexies cod. strada), con aggravante per orario notturno. Due motivi: 1) contestazione della confisca del veicolo nonostante il ricorrente riconosca che il veicolo è di proprietà di terzi (mancanza di motivazione e violazione di legge); 2) richiesta di correzione per indicazione del luogo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità: il ricorrente aveva chiesto lavori presso il Comune di Scoppito o altro ente convenzionato, ma successivamente produsse disponibilità dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, mentre il giudice aveva indicato solo il Comune di Scoppito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha rilevato l'assenza di interesse concreto del ricorrente a censurare la confisca di un veicolo appartenente a terzi e ha osservato che, anzi, la qualificazione normativa (art. 186 c.1 lett. c) comporta effetti diversi come il raddoppio della sospensione della patente quando il veicolo è di terzi. Sul secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è stata effettuata secondo l'accordo originario; la modifica successiva relativa alla disponibilità del luogo di svolgimento non incide sull'accordo e le modalità di esecuzione rientrano nella discrezionalità del giudice. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    art. 186 co. 1 lett. c) e 2 sexies cod. strada

    Utilizzata come fattispecie base per la sanzione per guida in stato di ebbrezza; nel caso di veicolo appartenente a terzi si osserva che la norma prevede conseguenze specifiche come il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

  • art. 611 cod. proc. pen.

    conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.

    Norma sulla possibilità per il Pubblico Ministero di formulare conclusioni scritte alla Corte; qui il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che l'inammissibilità non sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente

  • Corte Costituzionale sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni

Massime di principio

  • Chi impugna una misura che riguarda beni di terzi deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio derivante dalla misura; in mancanza l'appello è inammissibile
  • La confisca o altre misure relative a un veicolo di proprietà di terzi non sempre danno titolo all'impugnazione da parte dell'autore del reato se non è provato un diretto interesse leso
  • Le modifiche successive all'accordo di patteggiamento che riguardano esclusivamente le modalità di esecuzione della pena (es. ente presso cui svolgere lavori di pubblica utilità) non alterano l'accordo accettato e sono in gran parte soggette alla discrezionalità del giudice
  • Chi propone ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e l'interesse concreto; argomentazioni generiche o tardive sulle modalità esecutive raramente ottengono accoglimento
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificato motivo dell'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.