Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2205/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso in data 01 agosto 2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, protocollo n. 8083, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202510360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego consolare. La motivazione si fonda sulla non manifesta irragionevolezza delle valutazioni dell'autorità diplomatica riguardo al rapporto di lavoro tra fratelli. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, richiamando la giurisprudenza della Sezione sulle valutazioni svolte dalla sede diplomatica in relazione alla genuinità o attendibilità del rapporto di lavoro da instaurare tra fratelli. Tali valutazioni sono state ritenute non manifestamente irragionevoli e conformi alla normativa e ai principi vigenti in materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di un visto d'ingresso per lavoro subordinato non può essere sospeso quando le valutazioni dell'autorità diplomatica sul rapporto di lavoro da instaurare tra fratelli non risultino manifestamente irragionevoli e non sussista quindi il fumus boni iuris.
  • La non manifesta irragionevolezza delle valutazioni dell'autorità diplomatica in ordine all'attendibilità di un rapporto di lavoro tra fratelli è sufficiente, in sede cautelare, a escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione del diniego del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.