Ordinanza n. 2205/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso in data 01 agosto 2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, protocollo n. 8083, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego consolare. La motivazione si fonda sulla non manifesta irragionevolezza delle valutazioni dell'autorità diplomatica riguardo al rapporto di lavoro tra fratelli. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al resistente (autorità consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, richiamando la giurisprudenza della Sezione sulle valutazioni svolte dalla sede diplomatica in relazione alla genuinità o attendibilità del rapporto di lavoro da instaurare tra fratelli. Tali valutazioni sono state ritenute non manifestamente irragionevoli e conformi alla normativa e ai principi vigenti in materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di un visto d'ingresso per lavoro subordinato non può essere sospeso quando le valutazioni dell'autorità diplomatica sul rapporto di lavoro da instaurare tra fratelli non risultino manifestamente irragionevoli e non sussista quindi il fumus boni iuris.
- La non manifesta irragionevolezza delle valutazioni dell'autorità diplomatica in ordine all'attendibilità di un rapporto di lavoro tra fratelli è sufficiente, in sede cautelare, a escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione del diniego del visto.
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