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Sentenza

Sentenza n. 12960/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 9 settembre 2025, conosciuto il 13 gennaio 2026, con cui sarebbe stato disposto l'annullamento o la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023 in suo favore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'11 novembre 2024. Ha dedotto l'illegittimità degli atti e ha chiesto il loro annullamento, contestando anche gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura.

La decisione

Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha comunicato, il 10 luglio 2026, di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l'istanza presentata dal ricorrente. Il ricorrente ha quindi dichiarato in camera di consiglio di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale base processuale della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma permanere fino al passaggio in decisione della controversia.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e il ripristino della posizione procedimentale del ricorrente determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il ricorrente dichiari che non intende proseguire il giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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