Sentenza n. 12960/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 9 settembre 2025, conosciuto il 13 gennaio 2026, con cui sarebbe stato disposto l'annullamento o la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023 in suo favore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'11 novembre 2024. Ha dedotto l'illegittimità degli atti e ha chiesto il loro annullamento, contestando anche gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura.
La decisione
Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha comunicato, il 10 luglio 2026, di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l'istanza presentata dal ricorrente. Il ricorrente ha quindi dichiarato in camera di consiglio di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale base processuale della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma permanere fino al passaggio in decisione della controversia.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e il ripristino della posizione procedimentale del ricorrente determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il ricorrente dichiari che non intende proseguire il giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso.
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