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Sentenza

Sentenza n. 2463/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 489/2025 del Tribunale di Marsala, divenuta definitiva il 29 dicembre 2025, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, riferito agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione l’8 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l’esistenza di una sentenza definitiva del giudice ordinario suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Marsala, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei casi previsti dalla legge.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e può disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La disposizione che esclude il compenso aggiuntivo del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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