Ordinanza n. 398/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2024, n.12/2415, pubblicata nel BURL del 4 giugno 2024, recante “indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato (di concerto con l’Assessore Beduschi” e dell’allegato documento ad essa unito quale sua parte integrante e sostanziale (docc. 1 e 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 28 maggio 2024, n. 12/2415, e relativo documento allegato, recanti indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno proposto ricorso per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione regionale e del documento allegato. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In questa fase il Collegio ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda, chiedendo ai ricorrenti di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito, di comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Le parti dovranno adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. I ricorrenti devono chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione e aggiornare la situazione processuale; le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione relativa all'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento processuale inequivoco indicativo del sopravvenuto disinteresse, con eventuale dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stato ordinato alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valorizzazione del comportamento processuale e dell'inerzia della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza insieme alle disposizioni sull'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione relativa alla controversia entro il termine assegnato.
- L'inerzia della parte che, previamente sollecitata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, non adempia all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di esigenze di aggiornamento della controversia, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni resistenti di fornire chiarimenti documentati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo entro un termine stabilito.
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