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Sentenza

Sentenza n. 423/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Forio – Provincia di Napoli – Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale – UFFICIO TECNICO – 5° Settore prot. 27245 del 08.08.2022, con il quale è stata comunicata la necessaria acquisizione preventiva o contestuale dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla CILA presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. 24367 del 18.07.2022, con contestuale diffida dal dare inizio ai lavori da ritenersi abusivi;

Giustizia amministrativa202204850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione comunale che imponeva l'acquisizione preventiva o contestuale dell'autorizzazione paesaggistica e diffidava dall'inizio dei lavori indicati nella CILA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale relativo a una CILA concernente, tra l'altro, la realizzazione di un cancello e il rifacimento di tratti dell'intonaco esterno. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che gli interventi non necessitassero di autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative e ha sostenuto che gli interventi fossero comunque suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Il Comune ha sostenuto che gli interventi rientrassero tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, che il potere inibitorio esercitato fosse vincolato e che l'eventuale sanabilità non escludesse la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione: per il cancello aveva richiesto l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e, quanto all'intonaco, aveva rinunciato all'intervento, mai realizzato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, alla motivazione e istruttoria del provvedimento, alla partecipazione procedimentale e alla sanatoria paesaggistica. Il Collegio ha ritenuto che, sino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte disponga dell'azione e possa dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse. In applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Indicato dal Comune quale fondamento del potere inibitorio esercitato in relazione all'intervento edilizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato dal Comune per sostenere che l'eventuale violazione del contraddittorio non avrebbe potuto determinare l'annullamento di un atto vincolato.

  • art. 164 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nel contraddittorio con riferimento alla possibile sanatoria degli interventi privi di incidenza su superfici o volumi.

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per il cancello.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse prima della decisione, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso; non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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