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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'accertamento IVA relativo al 2004, sostenendo che le note di addebito emesse e registrate nel 2004, relative alla rettifica del prezzo di fatture originarie del 2003, potessero essere coperte dal plafond IVA 2004 e dalla nuova dichiarazione d'intento. Deduceva inoltre che, anche qualora l'utilizzo del plafond 2004 fosse stato ritenuto illegittimo, le sanzioni non fossero dovute per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini del plafond IVA, occorre fare riferimento all'anno di registrazione della fattura relativa all'operazione originaria, non all'anno di registrazione della successiva nota di variazione emessa ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Poiché le fatture originarie erano state registrate nel 2003, la rettifica doveva gravare sul plafond 2003 e non poteva beneficiare del plafond 2004. Sono state confermate anche le sanzioni, non essendo stata ravvisata un'obiettiva incertezza normativa. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)

    In tema di IVA e con riferimento al regime della sospensione dal pagamento dell'imposta previsto, per le cessioni all'esportazione, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del plafond annualmente previsto per beneficiare dell'agevolazione, all'anno di registrazione della fattura relativa all'operazione originaria e non già a quello di registrazione del documento fiscale con il quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura.

    Il plafond IVA utilizzabile è quello dell'anno in cui è stata registrata l'operazione originaria. Una successiva variazione del prezzo non costituisce una nuova operazione e non consente di utilizzare il plafond dell'anno in cui la variazione è registrata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 21, 23 e 26

    La registrazione rileva ai fini del plafond, ma deve essere riferita all'operazione originaria. Le note di variazione disciplinate dall'art. 26 modificano un'operazione già effettuata e registrata, senza crearne una nuova ai fini del plafond.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione di effettiva e qualificata incertezza sull'individuazione o sul significato della norma.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Le sanzioni possono essere escluse quando ricorre un'obiettiva incertezza normativa, valutata in base a elementi concreti e non alla sola difficoltà soggettiva del contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    L'obiettiva incertezza normativa è distinta dall'ignoranza incolpevole del diritto e deve essere valutata secondo criteri oggettivi.

Massime di principio

  • Quando una nota di variazione modifica il prezzo o altri elementi di un'operazione già fatturata, ai fini del plafond IVA occorre considerare l'anno di registrazione dell'operazione originaria, non quello della nota di variazione.
  • Una nuova dichiarazione d'intento e la disponibilità di un nuovo plafond annuale non possono sanare l'utilizzo del plafond dell'anno successivo per una rettifica riferita a un'operazione precedente.
  • Il regime del plafond IVA è un'agevolazione soggetta a presupposti rigorosi e va applicato in modo da evitare che variazioni contabili successive siano utilizzate per eludere il limite annuale.
  • L'esclusione delle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva, desumibile da norme difficili da interpretare, prassi contraddittorie o orientamenti giurisprudenziali realmente divergenti; la mera diversa interpretazione sostenuta dal contribuente non è sufficiente.
  • In presenza di prassi amministrativa coerente o di una formulazione normativa ritenuta sufficientemente chiara, l'errato utilizzo del plafond può comportare sia il recupero dell'IVA sia l'applicazione delle sanzioni.

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