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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24754/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 giugno 2025 resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su concordato delle parti, aveva riformato la decisione del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2023 limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo un preteso difetto/carenza di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato: da un lato, l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto e proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti all'albo speciale; dall'altro, l'inammissibilità perché il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, riguardava in realtà la motivazione sulla pena concordata, profilo non deducibile in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo il caso di illegalità della pena.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    su concordato delle parti

    La sentenza d'appello era stata resa in forma concordata e, proprio per la natura consensuale dell'istituto, la Corte richiama il limite alla deducibilità in cassazione dei vizi non attinenti all'illegalità della pena.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammissibile la proposizione personale da parte dell'imputato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa richiamata ha escluso la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione, imponendo l'assistenza di un difensore abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01

    È richiamato per affermare che è irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione o la sottoscrizione del difensore per accettazione quando il ricorso è proposto personalmente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili censure sulla determinazione della pena che non ne denuncino l'illegalità, poiché l'istituto ha natura consensuale e funzione deflattiva.
  • La doglianza formalmente qualificata come violazione di legge va scrutinata per il suo contenuto sostanziale: se investe soltanto la motivazione sulla misura della pena concordata, è inammissibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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