Cassazione Penale, Ordinanza n. 24749/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il difensore ha dedotto: 1) carenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) mancata disapplicazione della recidiva, con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, e le residue doglianze prive di specificità perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i motivi erano in parte reiterativi di questioni già decise con motivazione logica e non viziata e in parte aspecifici. Non è stata operata alcuna riforma nel merito della decisione di condanna per evasione pronunciata nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'intensità del dolo, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi sindacabili in cassazione.
art. 385 c.p.
Richiamato implicitamente quale fattispecie di evasione oggetto del giudizio; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente reiterative di questioni già affrontate e disattese con motivazione puntuale e logica dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando il giudice valorizzi l'intensità del dolo quale indice incompatibile con un'offesa tenue, purché la motivazione sia adeguata.
- Le doglianze su attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con i criteri adottati nei gradi di merito; in difetto, il motivo è aspecifico e non ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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