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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33644/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 20/01/2020 (irrevocabile 13/02/2020) di condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo per mancata valida notifica dell'estratto di sentenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità che limita la possibilita di celebrare il processo in contumacia in assenza di prova di effettiva conoscenza o di volontaria sottrazione, e chiedendo l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in via subordinata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis si applica nei procedimenti in cui l'assenza sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis, come modificato dalla L. n. 67/2014, e che la restituzione nel termine ex art. 175 continua a operare solo per le contumacie regolate dalla previgente normativa. Nel caso concreto il dibattimento si è svolto nella vigenza della normativa post L. n. 67/2014; il ricorrente aveva nominato due difensori di fiducia che hanno partecipato alle udienze senza eccepire e non risultano allegazioni concrete di mancato rapporto con i difensori. La notifica del decreto di citazione al domicilio dichiarato per compiuta giacenza è ritenuta sufficiente e manca la prova di una incolpevole mancata conoscenza del processo. Pertanto la dichiarazione di assenza era legittima, la rescissione del giudicato non era proponibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    L'istituto della rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67

    La rescissione del giudicato richiede che l'assenza sia stata dichiarata secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 67/2014 e presuppone l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato nel processo penale secondo la disciplina post L. n. 67/2014; da essa dipende l'applicabilità dell'art. 629-bis

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione per la contumacia secondo la previgente disciplina; tuttavia non è applicabile quando il dibattimento si è svolto interamente nella vigenza della normativa introdotta dalla L. n. 67/2014

  • L. n. 67/2014

    Ha riformato la disciplina sulla contumacia e sull'assenza dell'imputato (art. 420-bis ecc.), determinando l'applicabilità dell'istituto della rescissione del giudicato nei procedimenti soggetti a tale normativa

  • art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983

    Norma sostanziale che definisce il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; citata per contestualizzare la sentenza di primo grado

  • Sez. U, Sentenza n. 23948/2019

    Ai fini della dichiarazione di assenza non puo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale

    Stabilisce che l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non prova automaticamente la conoscenza del procedimento; diverso è il caso dei difensori di fiducia nominati dall'imputato, la cui nomina di norma attesta rapporti effettivi salvo allegazioni contrarie

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 162)

    Richiamata per distinguere il trattamento probatorio relativo all'elezione di domicilio e al ruolo del difensore d'ufficio nelle questioni di contumacia e conoscenza del processo

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis e la restituzione nel termine ex art. 175 non sono intercambiabili: la prima opera per le assenze dichiarate secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 67/2014, la seconda resta applicabile alle contumacie regolate dalla previgente normativa
  • Per impedire la rescissione del giudicato occorre provare una incolpevole mancata conoscenza del processo; la semplice mancata ricezione materiale di un estratto di sentenza non è sufficiente se risultano elementi che indicano conoscenza (es. nomina e partecipazione di difensori di fiducia senza eccezioni)
  • La nomina di difensori di fiducia che partecipano alle udienze crea una presunzione di rapporto professionale e conoscenza del processo, salvo specifiche allegazioni e prove contrarie
  • L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio richiede verifiche più approfondite per dimostrare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la conseguente conoscenza del procedimento
  • La notifica al domicilio dichiarato per compiuta giacenza può essere considerata valida e sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza, a meno che non si dimostri concretamente l'incolpevole mancata conoscenza del processo

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