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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09814/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello del 18/06/2025 sostenendo che le loro condotte dovessero essere qualificate come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e non come estorsione (art. 629 c.p.), atteso che avrebbero agito nella ragionevole convinzione di tutelare un credito del signor Santoriello. Denunciavano violazione di legge e omessa valutazione dell'elemento psicologico (art. 606 lett. b) c.p.p.) e carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in particolare per non aver adeguatamente considerato le dichiarazioni della persona offesa che avrebbe offerto di estinguere il debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la qualificazione della condotta come tentata estorsione (artt. 110, 56, 629 c.p.), richiamando la necessità di accertare la tutelabilità giuridica della pretesa e la consapevolezza degli imputati circa l'inesigibilità del credito. La Corte ha ritenuto che: la persona offesa non aveva obbligazioni civilisticamente tutelabili verso il creditore; il credito doveva essere escusso nella procedura fallimentare della società Ige.Co. ed era stato respinto; le condotte violente e minatorie sono state poste in essere dopo il rigetto giudiziario della pretesa; i ricorrenti condividevano la consapevolezza dell'inammissibilità del credito e quindi perseguivano un profitto ingiusto nella piena coscienza della sua ingiustizia. Per tali ragioni è stato escluso che operasse l'esimente dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; i ricorrenti sono stati quindi ritenuti responsabili e condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La condotta è stata inquadrata nella fattispecie dell'estorsione: elementi oggettivi e soggettivi (violenza/minaccia finalizzate a un profitto ingiusto) sono ritenuti integrati; la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto è richiesta e, nella specie, è stata ritenuta provata.

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La Corte ha escluso tale figura perché la pretesa non era civilisticamente tutelabile né azionabile; per configurare l'esimente occorre che la pretesa corrisponda all'oggetto della tutela effettivamente garantita dall'ordinamento e che gli agenti agissero con ragionevole convinzione della fondatezza del diritto.

  • artt. 110 e 56 c.p. (concorso di persone e tentativo)

    I reati sono stati valutati anche nelle loro forme di concorso e tentativo, con imputazione agli odierni ricorrenti dei comportamenti posti in essere in concorso e nella forma tentata ove pertinente.

  • art. 606 c.p.p. lett. b) (violazione di legge nella motivazione)

    Il vizio denunciato (omessa valutazione dell'elemento psicologico richiesto dalla sentenza rescindente) è stato ritenuto infondato: la Corte di appello ha analiticamente motivato sulla consapevolezza degli imputati riguardo all'inesigibilità del credito.

  • art. 606 c.p.p. lett. e) (contraddittorietà e insufficienza della motivazione)

    La doglianza relativa a presunta motivazione contraddittoria è stata respinta perché la motivazione di merito è risultata completa e coerente rispetto agli elementi probatori rilevanti.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 29541/2020 (Filardo)

    Richiamata come principio orientativo: per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è cruciale la valutazione della effettiva tutelabilità della pretesa e della consapevolezza dell'agente circa l'ingiustizia del profitto perseguito.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 1673/24 (30/10/2024)

    Pronuncia rescindente che ha disposto il rinvio per un accertamento in merito alla tutelabilità della pretesa e alla presenza di un fine ulteriore di profitto degli imputati; il giudice di merito è stato richiamato a valutare questi profili, come è avvenuto.

  • Sez. VI, sentenza n. 47672/2023

    Citata in merito al principio per cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni deve corrispondere all'oggetto della tutela effettivamente garantita dall'ordinamento; utile a delimitare l'ambito dell'esimente.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare sia la tutelabilità giuridica della pretesa che la soggettiva consapevolezza degli agenti: non è sufficiente che l'agente creda soggettivamente di avere diritto, ma la pretesa deve essere almeno ragionevolmente azionabile nell'ordinamento per far operare l'esimente.
  • Se la pretesa è stata già esclusa o inammissibile in sede giudiziaria (es. rigetto in procedura fallimentare), la prosecuzione con minacce o violenza per ottenere il pagamento indica la consapevolezza dell'inesigibilità e quindi orienta per la sussistenza del dolo estorsivo.
  • La valutazione probatoria deve concentrarsi non solo sulla fondatezza in diritto della pretesa, ma su cosa, in termini di convinzione e conoscenza, gli imputati potevano ragionevolmente ritenere: elementi probatori che documentano la consapevolezza della non ammissibilità del credito sono decisivi.
  • Le offerte della persona offesa di pagare sotto pressione non trasformano automaticamente la situazione in un riconoscimento di debito civilmente rilevante: devono essere interpretate nel contesto di costrizione, e non come manifesto di un'obbligazione esigibile.
  • In cassazione è difficile sovvertire una ricostruzione motivata e coerente del giudice di merito, specie quando quest'ultimo ha specificamente affrontato i profili richiesti dalla pronuncia rescindente e dai precedenti di legittimità.

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