Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29342/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello di Milano aveva riformato la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, riducendo la pena, concordata tra le parti, a anni due e mesi dieci di reclusione, previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità dell'imputata. La difesa ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per la mancata verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., richiamando anche l'art. 599-bis c.p.p. In sostanza, si contestava che, nonostante l'accordo sulla pena, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere comunque al controllo officioso circa l'evidenza delle cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non siano deducibili in sede di legittimità doglianze attinenti a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso investiva proprio la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della riforma; non sono deducibili i motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    ragioni di proscioglimento

    La mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando la decisione derivi da concordato in appello e il motivo sia stato oggetto di rinuncia nell'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando l'impugnazione riguarda una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, con valutazione di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di concordato in appello sono ammissibili solo le censure che investono la validità dell'accordo processuale e il perimetro della decisione resa dal giudice, non anche i motivi di merito rinunciati.
  • La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando essa si inserisca in un accordo sulla pena validamente raggiunto e recepito nella sentenza.
  • I vizi relativi alla quantificazione della pena sono deducibili soltanto se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile avverso una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.