Cassazione Civile, Ordinanza n. 03051/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da alcuni lavori eseguiti in appalto su due immobili, uno sito in agro di Palagiano e uno urbano sito in Palagianello. L'appaltatore agiva per ottenere il saldo del corrispettivo dei lavori; i committenti contestavano il quantum e, soprattutto, deducevano vizi, parziale mancato completamento delle opere e difetto di corretta esecuzione, chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente giudizio di legittimità, la causa era tornata in rinvio, dove la Corte territoriale aveva riconosciuto solo parte del compenso richiesto, detraendo l'importo per la eliminazione dei vizi riscontrati e negando il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per dieci anni. I committenti hanno proposto il presente ricorso per cassazione con sette motivi: omesso esame della CTU circa l'incompleto compimento di alcune opere; falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. per avere applicato la garanzia per vizi anziché il regime dell'inadempimento; omesso esame della pretesa imputabilità al solo appaltatore del mancato utilizzo del bene; violazione dell'art. 1175 c.c.; ultrapetizione per avere la Corte valorizzato il comportamento dei committenti come aggravante del danno; falsa applicazione dell'art. 1657 c.c. per la stima equitativa della voce trasporto in discarica; falsa applicazione dell'art. 1 d.P.R. 633/1972 per avere escluso l'IVA sulla somma detratta a titolo di riduzione del prezzo. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che non era stata adeguatamente allegata e provata la mancata ultimazione delle opere; che, in mancanza di tale prova, correttamente trovava applicazione la disciplina dei vizi dell'opera e non quella dell'inadempimento totale; che il danno da mancato godimento dell'immobile per un decennio non era causalmente ricollegabile a vizi marginali e immediatamente eliminabili, difettando il nesso eziologico richiesto per il danno risarcibile da inadempimento; che la valutazione del contegno delle parti in termini di correttezza non integrava ultrapetizione né aggravamento del danno, ma riguardava l'esclusione del nesso causale; che la quantificazione equitativa della voce accessoria era legittima; e che la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. non costituisce base imponibile IVA. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei committenti. Ha confermato la decisione di rinvio che aveva riconosciuto all'appaltatore il corrispettivo residuo di euro 18.187,58 oltre accessori, dopo detrazione dell'acconto e riconoscimento della riduzione del prezzo per i vizi accertati nell'immobile di Palagianello. La Corte ha escluso sia il mancato completamento delle opere in termini idonei a fondare l'applicazione del regime ordinario dell'inadempimento, sia il diritto dei committenti al risarcimento del danno da mancato godimento del bene per dieci anni, ritenendo difettoso il nesso causale tra i vizi riscontrati e tale pregiudizio. Ha inoltre confermato la legittimità della stima equitativa della voce di trasporto in discarica e della mancata applicazione dell'IVA sulla somma riconosciuta in riduzione del prezzo. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indica i diversi vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi alla luce delle specifiche censure di omesso esame, violazione di legge e nullità per ultrapetizione.
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non ha introdotto una domanda o eccezione nuova, ma ha escluso il nesso causale tra condotta e danno.
art. 1175 c.c.
la correttezza tra le parti è richiamata dal giudice di merito nella valutazione del comportamento processuale e sostanziale, ma non quale autonoma base dell'aggravamento del danno.
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile da inadempimento comprende solo le conseguenze immediate e dirette secondo il criterio della regolarità causale.
art. 1224 c.c.
richiamato nel giudizio di appello incidentale per il maggior danno da ritardo, ma non oggetto di accoglimento nel decisum finale.
art. 1227 c.c.
richiamato per chiarire che l'aggravamento del danno attiene al comportamento del creditore che non abbia evitato le conseguenze dannose con l'ordinaria diligenza, ipotesi distinta dalla vicenda esaminata.
art. 1284 c.c.
richiamato in relazione agli interessi riconosciuti sulla somma dovuta.
art. 1453 c.c.
norma evocata dai ricorrenti per sostenere l'inadempimento totale anziché la disciplina dei vizi.
art. 1455 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale parametro della non scarsa importanza dell'inadempimento.
art. 1657 c.c.
la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'equità per la sola detrazione di una voce accessoria non dovuta, dopo una quantificazione principale svolta secondo tariffe e consulenza tecnica.
art. 1667 c.c.
disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità dell'opera, applicabile quando non sia provato il mancato completamento dei lavori.
art. 1668 c.c.
consente al committente la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; la riduzione è stata confermata come rimedio quantificato sul costo di ripristino e non soggetto a IVA.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con memoria illustrativa.
art. 13 d.P.R. 115/2002
ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 633/1972
invocato dai ricorrenti per sostenere l'assoggettamento a IVA della somma detratta; la Corte ha escluso tale soggezione perché si trattava di riduzione del prezzo e non di spesa fatturata per eliminazione dei vizi.
Massime di principio
- In un appalto, la mancata prova del mancato completamento delle opere impedisce di qualificare la controversia come inadempimento totale o parziale dell'appaltatore e rende applicabile la disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità.
- La riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. va commisurata a criteri oggettivi, di regola mediante il raffronto tra valore/rendimento dell'opera pattuita e quello dell'opera eseguita; il costo di ripristino può costituire un parametro attendibile di tale differenza.
- Il danno da inadempimento è risarcibile solo se costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto inadempiente secondo un giudizio di regolarità causale; vizi marginali e agevolmente eliminabili non giustificano, di regola, la perdita integrale del godimento del bene per un periodo esteso.
- L'aggravamento del danno e la valutazione del comportamento del creditore ex art. 1227 c.c. sono concetti distinti dalla verifica del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio: il giudice può escludere il risarcimento per difetto di causalità senza introdurre una nuova eccezione.
- La riduzione del corrispettivo d'appalto prevista per vizi dell'opera incide sul prezzo contrattuale e non costituisce, di per sé, base imponibile IVA, salvo che si tratti di una effettiva prestazione di ripristino fatturata separatamente.
- La detrazione di importi accessori non dovuti può essere stimata equitativamente quando la prova del relativo ammontare sia difficoltosa o impossibile, purché la quantificazione principale sia ancorata a dati tecnici attendibili.
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