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Sentenza

Sentenza n. 3016/2026 - Napoli, Sezione 7

per l''annullamento, - delle ordinanze nn. 164 e 165 del 24.9.2024 di sospensione attività di somministrazione cibi e bevande con cui il Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP ha ordinato la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione condotta dalla ricorrente rispettivamente per tre giorni consecutivi (dal 24 al 26 ottobre 2024) e per altrettanti tre giorni consecutivi (dal 31.10.2024 al 2.11.2024);

Giustizia amministrativa202404947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di sospensione per complessivi sei giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due ordinanze con cui il Comune di Napoli aveva disposto la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione, ai sensi dell’art. 6 l. n. 77/1997, sul presupposto della reiterata occupazione abusiva di suolo pubblico. L’amministrazione aveva richiamato quattro verbali di contestazione relativi alla violazione dell’art. 20 del Codice della strada e una precedente diffida. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale sull’occupazione di suolo pubblico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, sostenendo di essere titolare di un’autorizzazione temporanea rilasciata il 25 settembre 2021 e prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2024. Ha inoltre evidenziato che l’eventuale posizione debitoria relativa al canone COSAP/TOSAP non avrebbe inciso sulla validità del titolo, anche perché era stata ammessa alla rateizzazione in 36 rate e aveva effettuato pagamenti documentati. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le ordinanze di sospensione. È risultato documentalmente provato che la società aveva ottenuto il 25 settembre 2021 un’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico rientrante nell’ambito delle proroghe legislative emergenziali, da ultimo sino al 31 dicembre 2024. Pertanto, l’assunto dell’amministrazione circa l’integrale abusività dell’occupazione non era sorretto da adeguata istruttoria né da congrua motivazione. Il Comune aveva richiamato genericamente l’illegittimità di una SCIA del 12 luglio 2023 senza chiarire quale incidenza tale vicenda avesse sul distinto titolo autorizzatorio del 2021. Le ulteriori ragioni relative alla posizione debitoria erano state introdotte soltanto nelle memorie difensive e non costituivano la motivazione originaria degli atti. Il giudice ha inoltre escluso che il mero inadempimento nel pagamento del canone COSAP/TOSAP determinasse automaticamente la decadenza del titolo o trasformasse l’occupazione autorizzata in occupazione abusiva, in assenza di uno specifico provvedimento di decadenza o revoca e della violazione di prescrizioni sostanziali relative alle modalità di occupazione. L’art. 6 l. n. 77/1997 riguarda infatti occupazioni sine titulo o realizzate in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari sul quomodo dell’occupazione, non meri inadempimenti patrimoniali soggetti alle sanzioni proprie della disciplina del canone. La rateizzazione concessa dall’amministrazione confermava, inoltre, la perdurante validità del rapporto concessorio. Il motivo relativo alla comunicazione di avvio è stato assorbito. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 77/1997

    In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione [...] dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni

    La sospensione dell’attività presuppone un’occupazione sine titulo oppure una violazione delle prescrizioni normative o regolamentari che incidono sulle modalità sostanziali di esercizio dell’occupazione; non è giustificata dal mero inadempimento nel pagamento del canone.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)

    chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa […]

    La disposizione distingue l’occupazione abusiva dalla violazione delle prescrizioni della concessione e non consente di equiparare automaticamente il mancato pagamento del canone all’occupazione sine titulo.

  • art. 13, comma 6, regolamento comunale

    casi di occupazione abusiva di suolo pubblico

    La previsione regolamentare, riferita all’occupazione abusiva, riguarda l’assenza del titolo o la violazione delle prescrizioni sostanziali dell’occupazione, non il solo inadempimento patrimoniale relativo al canone.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stato assorbito a seguito dell’accoglimento della censura principale.

Massime di principio

  • Il potere di sospendere un’attività di somministrazione per recidiva nell’occupazione di suolo pubblico può essere esercitato soltanto quando sia accertata un’occupazione sine titulo oppure una violazione delle prescrizioni normative o regolamentari che incidono sulle modalità sostanziali dell’occupazione.
  • Il mero ritardo o inadempimento nel pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico non determina automaticamente la decadenza del titolo concessorio né trasforma l’occupazione autorizzata in occupazione abusiva, in assenza di uno specifico provvedimento di decadenza o revoca.
  • Quando l’amministrazione abbia concesso la rateizzazione del debito relativo al canone, tale condotta è incompatibile con l’automatica qualificazione dell’occupazione come abusiva e può confermare la perdurante validità del rapporto concessorio.
  • Un provvedimento sanzionatorio fondato sull’abusività dell’occupazione è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se non esamina l’esistenza e la perdurante efficacia di un distinto titolo autorizzatorio rilasciato per la medesima occupazione.
  • L’amministrazione non può sostituire in giudizio il presupposto e la motivazione originari del provvedimento impugnato mediante nuove ragioni giustificative introdotte soltanto nelle memorie difensive.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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