Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34190/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha imputato al contribuente un maggior reddito soggetto a tassazione separata per la plusvalenza derivante dalla cessione di una quota di usufrutto su un terreno ritenuto edificabile. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che il terreno non fosse effettivamente edificabile per la presenza di vincoli idrogeologici, ambientali e urbanistici. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la mera potenzialità edificatoria desumibile dal certificato di destinazione urbanistica e dall'adozione del piano urbanistico comunale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 67 TUIR e vizio motivazionale, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente qualificato come edificabile il terreno senza accertarne l'effettiva e concreta edificabilità, nonostante i vincoli risultanti dagli atti urbanistici e tecnici richiamati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché l'amministrazione non era parte del giudizio di appello e, nei giudizi tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Quanto al ricorso contro l'Agenzia, lo ha rigettato: ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva applicato il principio secondo cui, in materia di plusvalenze tassabili ex art. 67 TUIR, conta la suscettibilità edificatoria del terreno secondo lo strumento urbanistico generale, non la edificabilità concreta o l'effettivo rilascio di titoli edilizi. Ha inoltre rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché formulata in termini non più consentiti e senza indicare il fatto storico decisivo asseritamente omesso. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore dell'Agenzia e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 67, primo comma, lett. b)

    Ai fini della tassazione delle plusvalenze rileva la mera suscettibilità edificatoria del terreno secondo lo strumento urbanistico, non l'edificabilità concreta né l'effettivo esercizio dello ius edificandi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La censura è stata esaminata come deduzione di violazione di legge, ma ritenuta infondata perché la CTR ha applicato correttamente il principio sull'edificabilità rilevante ai fini fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che omesso esame di un punto di fatto decisivo

    La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché non più deducibile nei termini prospettati e perché non era stato indicato in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente omesso.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Richiamato come base normativa che esclude la rilevanza di strumenti urbanistici attuativi ai fini della nozione fiscale di edificabilità.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    È indicato come disposizione di interpretazione autentica che, anche per le imposte sui redditi, rende rilevante la mera utilizzazione edificatoria astratta desumibile dallo strumento urbanistico generale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze da cessione di terreni, l'edificabilità fiscalmente rilevante coincide con la suscettibilità del fondo a utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico generale o una sua variante, anche se il procedimento amministrativo non sia ancora definitivamente concluso.
  • Non è necessario, per l'imposizione della plusvalenza, che il terreno sia già concretamente edificabile o che sia stato rilasciato un titolo edilizio; è sufficiente la mera potenzialità edificatoria idonea a incidere sul valore di scambio.
  • La destinazione agricola e l'inedificabilità assoluta restano le condizioni ostative alla tassazione della plusvalenza fondiaria; in mancanza, la vocazione edificatoria basta a rendere imponibile la cessione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene individuato con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso e la sua collocazione processuale.
  • Nel contenzioso tributario introdotto dopo il 10 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze è privo di legittimazione se non è stato parte del grado di merito

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.