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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di sospensione -OMISSIS- notificato in data 31 dicembre 2021; dei provvedimenti successivi -OMISSIS-e -OMISSIS- , nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-e nota n -OMISSIS- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202200199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal servizio per il periodo dal 28 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Ha dedotto che l’invito a produrre la documentazione necessaria e il provvedimento iniziale di accertamento gli sarebbero stati notificati il 31 dicembre 2021 e che, pertanto, la sospensione sarebbe stata disposta prima del decorso del termine di cinque giorni previsto dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021. Ha inoltre sostenuto di rientrare nelle ipotesi di omissione o differimento giustificato della vaccinazione, avendo già richiesto una visita specialistica per verificare eventuali controindicazioni e avendo comunicato, entro il termine, una prenotazione vaccinale per il 20 gennaio 2022, subordinata all’eventuale liberazione di un posto per la visita specialistica fissata al 19 maggio 2022. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha osservato che l’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 impediva la sospensione solo quando, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, l’interessato avesse prodotto la documentazione comprovante la vaccinazione, l’attestazione di omissione o differimento ai sensi dell’art. 4, comma 2, la richiesta di vaccinazione da eseguire entro venti giorni, oppure l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo. Anche assumendo come tempestiva la risposta del 4 gennaio 2022, essa non integrava nessuna delle ipotesi previste: la comunicazione della vaccinazione era condizionata all’eventuale disponibilità di un posto per una visita fissata quattro mesi dopo, risultando quindi inidonea e strumentale all’elusione dell’obbligo; inoltre, non era stata prodotta la certificazione di un accertato pericolo per la salute correlato a specifiche condizioni cliniche documentate, ma soltanto la prova della richiesta di una visita allergologica. La mera richiesta di accertamento specialistico non equivale all’attestazione di omissione o differimento richiesta dalla legge. Ne deriva la legittimità della conferma della sospensione per il periodo controverso, anche considerando che il ricorrente aveva contratto il Covid il 7 gennaio 2022. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, conv. dalla l. n. 76/2021

    “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”

    Il termine di cinque giorni consente di evitare la sospensione solo se l’interessato produce documentazione idonea tra quelle tassativamente indicate dalla disposizione; una richiesta di visita specialistica o una prenotazione vaccinale condizionata non sono sufficienti.

  • art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, conv. dalla l. n. 76/2021

    “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”

    L’omissione o il differimento presuppongono un accertato pericolo per la salute, riferito a specifiche condizioni cliniche documentate e attestato dal medico competente secondo la previsione normativa; la sola richiesta di una visita allergologica non integra tale certificazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, la sospensione dal servizio è impedita soltanto dalla produzione, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, di documentazione idonea tra quelle espressamente previste dalla legge.
  • La mera prenotazione di una vaccinazione non eseguita entro il termine normativo, soprattutto se subordinata all’eventuale disponibilità di un posto e collegata a una visita specialistica fissata in data successiva, non costituisce una valida richiesta di vaccinazione idonea a escludere l’accertamento dell’inadempimento.
  • La richiesta di una visita specialistica diretta a verificare eventuali controindicazioni alla vaccinazione non equivale all’attestazione di omissione o differimento: l’esenzione o il differimento richiedono l’accertamento di un pericolo per la salute correlato a specifiche condizioni cliniche documentate e attestato dal medico previsto dalla legge.
  • L’amministrazione può legittimamente disporre o confermare la sospensione dal servizio quando l’interessato non abbia prodotto, nel termine previsto, una certificazione sanitaria conforme ai requisiti normativi, anche se abbia rappresentato l’esistenza di possibili controindicazioni ancora da accertare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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