Cassazione Penale, Sentenza n. 19953/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parziale riforma della sentenza d'appello (che aveva escluso l'associazione ex art.74 T.U. stup. ma confermato varie condanne per reati previsti dall'art.73 T.U. stup.), deducendo principalmente: errata valutazione e apoditticità della motivazione basata su intercettazioni 'criptiche' e su dichiarazioni auto- e etero-accusatorie (in particolare dei collaboratori Caldarelli e Mastrorazio); inesistenza di riscontri oggettivi e individualizzanti; richiesta di annullamento o rideterminazione pena per contestata recidiva specifica (De Filippo); mancata considerazione del «ragionevole dubbio» e richiesta di qualificazione nel «fatto di lieve entità» (Iannoli); contestazione della decriptazione del linguaggio intercettato e dedotta assenza materiale del prevenuto al momento del fatto (Renegaldo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le censure erano, in gran parte, critiche in fatto e tentativi di rivedere la valutazione probatoria sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori — profili non sindacabili in sede di legittimità salvo il caso di travisamento della prova, non dimostrato; mancata specificità e mancato confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata (violazione dei requisiti dell'atto d'impugnazione); il rilievo sulla recidiva è risultato un "non-motivo" privo di elementi individualizzanti; la richiesta di nuova qualificazione giuridica (fatto di lieve entità) è inammissibile in cassazione perché introduce valutazioni di merito non dedotte tempestivamente. Conseguenze: inammissibilità dichiarata, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti) - art. 73
Norma richiamata per le fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti: la Corte d'appello ha confermato responsabilità per vari capi ex art.73; la Cassazione ricorda che la richiesta di applicazione del "fatto di lieve entità" (art.73, comma 5) in sede di legittimità, se non prospettata e valorizzata in modo concreto nel merito, è inammissibile poiché comporta valutazioni di fatto.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti) - art. 74
Norma sull'associazione finalizzata agli stupefacenti: la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'associazione (assoluzione per il capo 2); la Cassazione osserva che l'assoluzione per l'associazione non impedisce che singoli reati di spaccio, autonomamente provati, siano confermati.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 3
Limiti delle censure in Cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze consistenti in mera diversa lettura della prova e critiche in fatto non accompagnate da specifica analisi critica della motivazione impugnata, ai sensi di questa norma.
Codice di procedura penale - artt. 581 e 591
Requisiti dell'atto di impugnazione: la sentenza richiama l'obbligo di motivazione specifica dei motivi di appello/ricorso e il necessario confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancanza di tale confronto comporta inammissibilità.
Codice di procedura penale - art. 603
Regole sull'escussione del collaboratore di giustizia: la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni del collaboratore (Mastrorazio) nella cornice dell'affidabilità e dei riscontri esterni; la Cassazione conferma che tali dichiarazioni possono essere utilizzate se correttamente valutate e corroborate.
Codice di procedura penale - art. 616
Previsione di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato l'art.616 c.p.p. condannando ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in ragione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limiti nella esposizione delle motivazioni in cassazione: richiamo all'obbligo di esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso; utilizzato dai giudici per delimitare l'oggetto del sindacato.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione di merito sulle prove (intercettazioni, testi, riscontri) con una diversa interpretazione, salvo provare un travisamento manifesto e decisivo della prova.
- Un ricorso che non confronta specificamente la motivazione impugnata con argomentazioni puntuali è inammissibile: l'atto d'impugnazione deve indicare le ragioni di diritto e i fatti che sorreggono le censure.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili se il giudice di merito ne valuta l'attendibilità e se esistono riscontri esterni oggettivi e individualizzanti; la mera genericità o intempestività va valutata in relazione al complesso probatorio.
- Le questioni nuove o le richieste di diversa qualificazione giuridica dei fatti (es. invocazione del "fatto di lieve entità") introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili perché implicano valutazioni di merito.
- Le censure sulla recidiva o sull'aumento di pena devono essere articolate con elementi individualizzanti; un richiamo generico alla disciplina non soddisfa i requisiti del motivo e può essere considerato "non-motivo".
- Intercettazioni con linguaggio 'criptico' possono comunque valere come prova se il giudice di merito fornisce una motivazione non manifestamente illogica che colleghi il contenuto a riscontri concreti; la valutazione del significato delle intercettazioni è questione di fatto.
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