Sentenza n. 221/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.02.2025 e notificato in data 19.05.2025, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Lo straniero era entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro stagionale, rilasciato in seguito a un nulla osta richiesto per un’attività presso un determinato datore di lavoro. Dopo l’ingresso non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con tale datore per cause non imputabili alla propria volontà o inerzia, riconducibili a vicende oggetto di denuncia-querela. Aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato stagionale con un diverso datore di lavoro. La Questura aveva tuttavia respinto l’istanza ritenendo ostativa, in via automatica, la mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato; inoltre, dall’atto impugnato risultava la mancata ottemperanza alla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici. Il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la non imputabilità della mancata stipula, il nuovo rapporto lavorativo e, quantomeno, la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l’assunto amministrativo secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisse automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa presso altro datore. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l’ingresso era regolare, la mancata stipula del rapporto originario risultava estranea alla sfera di controllo del lavoratore e la denuncia-querela costituiva elemento idoneo a escluderne l’imputabilità. Inoltre, il nuovo rapporto di lavoro non rappresentava una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma documentava un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa. La Questura, limitandosi alla mancata instaurazione del rapporto originario, aveva omesso di valutare tali elementi, incorrendo nella violazione dell’art. 5, comma 5, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice non ha disposto direttamente il rilascio del permesso, ma ha ordinato il riesame della posizione secondo i principi indicati. Spese compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all’Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, senza automatismi collegati alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno, senza che la sentenza ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio o al mantenimento del titolo di soggiorno, quando lo straniero sia entrato regolarmente e l’interruzione o il mancato perfezionamento del rapporto non siano a lui imputabili.
- L’Amministrazione, nel decidere sull’istanza di permesso di soggiorno, deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, considerando la condotta complessiva, le circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e il percorso lavorativo successivamente intrapreso.
- La documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore può integrare un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, che l’Amministrazione deve valutare e non può degradare a mera aspettativa occupazionale.
- Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario è illegittimo per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione, se non considera la non imputabilità dell’evento e il nuovo rapporto di lavoro.
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