Sentenza n. 719/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 215/2025 del 20.02.2025, emesso dal Tribunale di Siracusa (R.G. n. 210/2025), notificato in data 02.04.2025 e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 30.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune di Noto all'esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 215/2025 del Tribunale di Siracusa, notificato il 2 aprile 2025 e divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 30 giugno 2025, ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento di € 261.734,25 a titolo di capitale, oltre interessi e spese. Ha dedotto l'integrale inerzia del Comune di Noto nonostante la notificazione del titolo, la successiva notificazione dell'atto di precetto e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito giustificazioni dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a., poiché l'ottemperanza riguardava un provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato. Ha ritenuto procedibile l'azione per il deposito del titolo in copia autentica e per il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione ha comprovato l'esistenza del titolo esecutivo e la persistente inadempienza comunale. Il Comune è stato quindi ordinato a pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: € 261.734,25 per sorte capitale; gli interessi previsti dal titolo fino all'effettivo soddisfo; € 4.185,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi della procedura monitoria, oltre accessori di legge; le spese di registrazione del titolo, se sostenute e documentate. Sono state escluse le spese dell'atto di precetto, ritenute relative a una distinta procedura esecutiva rimessa alla discrezionalità del creditore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, senza oneri, il Segretario Generale del Comune quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine sostitutivo di novanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sull'ottemperanza anche rispetto ai provvedimenti del giudice ordinario equiparati a sentenze passate in giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del TAR per il giudizio di ottemperanza relativo al provvedimento del giudice ordinario nel cui circondario ha sede il giudice che lo ha emesso.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ne consolida l'efficacia quale titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e divenuto definitivamente esecutivo, in quanto tale provvedimento è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'art. 112 c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo è depositato in copia autentica ed è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la persistente inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute in base al titolo, degli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo e degli accessori direttamente riconducibili al giudicato e adeguatamente documentati.
- Le spese relative all'atto di precetto non sono automaticamente comprese nell'ottemperanza al titolo giudiziale, quando si riferiscono a una distinta procedura esecutiva la cui attivazione è rimessa alla scelta del creditore.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel segretario generale dell'ente, per l'esecuzione sostitutiva entro un termine determinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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