Sentenza n. 963/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3481/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 248/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente a sette mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di sette mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori, a titolo di risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha escluso dalla domanda le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, non avendo su tali somme legittimazione ad agire in ottemperanza. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, rilevando che la sentenza era stata notificata al domicilio reale dell'Amministrazione mediante PEC e che, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto validamente prodotto e notificato il titolo giudiziale, attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. 149/2022, e ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine ormai decorso al momento della proposizione del ricorso. Accertata l'inerzia ministeriale e l'assenza di contestazioni, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente, funzionario o altro soggetto idoneo anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza i limiti delle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o, se necessario, il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la natura seriale dell'inadempimento ministeriale e il possibile aggravamento del danno erariale per interessi, penalità e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e la nomina, per l'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione, di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata come titolo esecutivo quando ne sia attestata la conformità all'originale secondo la disciplina vigente.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione abbia omesso di adempiere spontaneamente alle statuizioni di condanna.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione della domanda.
- Una sentenza civile notificata all'amministrazione mediante PEC, presso il suo domicilio reale, può fondare il giudizio di ottemperanza se accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale prevista dall'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della disciplina abrogativa.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta attribuendogli poteri sostitutivi non limitati alle ordinarie competenze dell'ufficio o dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la facoltà di delega a soggetti idonei appartenenti ad altre articolazioni amministrative.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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