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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27514/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi di due coimputate, proposti contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di una imputata per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, mentre aveva dichiarato l'altra non punibile per particolare tenuità del fatto. Il ricorso deduceva, con unico motivo identico per entrambe, violazione di legge in relazione al termine di querela: si sosteneva che la persona offesa avesse avuto conoscenza certa del fatto e dei responsabili già il 15 novembre 2018, quando l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto l'autocarro sottoposto a custodia presso la sede indicata, oppure al più tardi il 5 dicembre 2018, quando la cancelleria aveva comunicato al difensore della persona offesa la fissazione dell'udienza civile. Poiché la querela era stata depositata l'11 marzo 2019, essa sarebbe stata tardiva. La difesa della ricorrente richiamava inoltre la disciplina civilistica delle comunicazioni al procuratore, sostenendo che la conoscenza del difensore equivalesse a conoscenza della parte.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure generiche e meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, senza reale confronto con la motivazione della Corte territoriale. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato l'assunto secondo cui la conoscenza del difensore civile potesse far decorrere il termine per querela: nel reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il termine decorre dalla conoscenza personale e diretta del fatto da parte del creditore/persona offesa, non dalla sola conoscenza del suo difensore nel procedimento civile. Conseguentemente, è stata confermata la condanna dell'imputata condannata, mentre per l'altra resta ferma la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende; è stata invece esclusa la liquidazione delle spese alla parte civile in cassazione, non avendo questa contribuito utilmente alla decisione con le memorie depositate.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato contestato

  • art. 388, commi 3 e 4, c.p.

    norma incriminatrice per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; il termine per querela decorre dalla conoscenza personale e diretta dell'inottemperanza da parte del creditore

  • art. 124 c.p.

    invocato dalle ricorrenti in relazione alla tempestività della querela

  • art. 131-bis c.p.

    base della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti di una coimputata

  • art. 336 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che la querela è atto validamente proponibile solo personalmente dalla persona offesa o da procuratore speciale

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • artt. 84 e 170, comma 1, c.p.c.

    richiamati dalla difesa, ma ritenuti irrilevanti perché la rappresentanza nel processo civile ha effetti solo endoprocessuali e non sostanziali

Massime di principio

  • Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza personale e diretta del fatto da parte della persona offesa-creditore, e non dalla mera conoscenza dell'evento da parte del suo difensore nel processo civile.
  • Ai fini della tempestività della querela non basta che il difensore della persona offesa abbia ricevuto comunicazioni o notifiche nel giudizio civile: occorre la prova che tali informazioni siano giunte alla concreta conoscenza del titolare del diritto di querela.
  • Chi deduce la tardività della querela ha l'onere di dimostrare il difetto di tempestività della stessa, indicando un momento certo di conoscenza personale del fatto da parte della persona offesa.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre in modo generico censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La disciplina della rappresentanza processuale civile non può essere automaticamente trasposta sul piano sostanziale della decorrenza del termine di querela penale, perché la procura alle liti produce effetti interni al processo civile e non equivale di per sé a conoscenza personale della parte.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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