Cassazione Civile, Ordinanza n. 14266/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un investitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'acquisto di azioni di una società poi incorporata nella resistente, assumendo la falsità e fuorvianza del prospetto informativo relativo a un aumento di capitale e dei bilanci, relazioni trimestrali e semestrali della società emittente. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su gravame della società, aveva riformato la decisione, ritenendo insussistente la prova della falsità dei dati esposti nei bilanci rilevanti al momento delle operazioni, non provato l'incidenza di tali dati sulle scelte di investimento e non provato il nesso causale tra le asserite inesattezze del prospetto e gli acquisti effettuati. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi; la resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso principale: non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, secondo comma, c.p.c., e la notificazione del ricorso risultava comunque avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza possibilità per la Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, c.p.c.
richiesto a pena di improcedibilità
la mancata prova del deposito della sentenza impugnata munita della notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 24 Cost.
la sanzione di improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
la sanzione di improcedibilità non contrasta con il giusto processo.
art. 6 CEDU
l'improcedibilità non viola il diritto a un equo processo, trattandosi di adempimento preliminare e non eccessivamente oneroso.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è un onere processuale essenziale: la sua mancanza può determinare l'improcedibilità del ricorso.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere possibile sulla base degli atti ritualmente prodotti; se la Corte non può controllare il rispetto del termine per ricorrere, l'impugnazione non può essere esaminata nel merito.
- La sanzione di improcedibilità per omissioni documentali preliminari non contrasta con il diritto di difesa né con il giusto processo quando l'adempimento richiesto è semplice e funzionale alla verifica della definitività della decisione.
- Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile e il ricorso incidentale è proposto in via condizionata, quest'ultimo resta assorbito.
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