Sentenza n. 1816/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 541 del 27.02.2023, trasmessa via PEC all'odierna esponente il 1.03.2023 con nota prot. 26223 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; - della determinazione dirigenziale del Responsabile S.C. Politiche e Gestione degli Acquisti n. 541 del 27.02.2023 e relative tabelle allegate, trasmessa via PEC all'odierna esponente il 1.03.2023 con nota protocollo 26223, avente ad oggetto il “Contratto con Torino Sanità società di progetto s.p.a avente ad oggetto servizio di gestione globale a risultato nel presidio CTO e concessione della gestione dell'unità spinale unipolare -Consuntivo annuale delle prestazioni anno 2022 –assunzione della spesa per il periodo 1.1.23- 31.12.23 importo complessivo € 12.650.113,08 Iva compresa CIG 129401816F”, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 141648 del 15.12.2022, la nota prot. n. 4094 del 12.01.2023 di cui si fa menzione nel corso della delibera sopra richiamata nonché, per quanto di ragione, della determina n. 2951 del 21.12.22 relativa all'integrazione della spesa per il periodo 2021 per il servizio di pulizia, delle determine n. 1190 del 1.06.2022 e n. 2023 del 13.09.2022 relative all'assunzione dell'onere di spesa rispettivamente per il 2° trimestre del 2022 ed il 2° semestre dello stesso anno, compresa la nota prot. n. 124793 del 26 novembre 2021 già impugnata nel giudizio RG 185/2022 e la delibera n. 455 del 01.03.2022 già impugnata nel giudizio RG 613/2022; - nonché per la condanna dell'Azienda al risarcimento in forma specifica del danno, anche da inadempimento, consistente nell'adeguamento dei corrispettivi del mese di dicembre 2021 per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, dei consuntivi e corrispettivi anni 2022 per i servizi di trasporto e smaltimento rifiuti e di pulizia e sanificazione, nonché dei preventivi 2023 alle condizioni contrattuali vigenti anteriormente all'intervenuta modifica disposta tanto con l'impugnata determinazione nonché con la nota prot. n. 124793 del 26 novembre 2021 e con la delibera n. 455 del 01.03.2022, e, per l'effetto, al pagamento in favore di Torino Sanità della somma risultante dalla differenza tra l'ammontare del dovuto in forza del contratto e quanto versato per l'effetto della riduzione disposta coni provvedimenti impugnati, da accertarsi eventualmente tramite CTU; - nonché per l'accertamento del diritto di Torino Sanità a ottenere un risarcimento del danno per equivalente, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione aziendale relativa al consuntivo delle prestazioni 2022 e all'assunzione della spesa per il 2023, con modifica delle modalità di determinazione del canone e dei corrispettivi del servizio di global service
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l'Azienda sanitaria aveva modificato, a partire dal 2023, le modalità di determinazione e calcolo del canone annuale e dei corrispettivi relativi al servizio di gestione globale, comprendente anche il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e i servizi di pulizia e sanificazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti presupposti e conseguenti, il risarcimento in forma specifica mediante adeguamento dei corrispettivi alle condizioni contrattuali originarie e il risarcimento per equivalente. Il contratto, stipulato nell'ambito di un'unica gara e di un unico documento negoziale, comprendeva una concessione di costruzione e gestione dell'unità spinale e dei parcheggi e un autonomo appalto di servizi di global service. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la modifica dei corrispettivi e delle prestazioni fosse illegittima e lesiva dei propri diritti contrattuali. Nel corso del giudizio ha chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di un giudizio ordinario avente oggetto analogo, ritenuto potenzialmente pregiudiziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e rilevando sia l'assenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio amministrativo e quello ordinario, sia la possibilità di definire immediatamente la controversia sulla base dell'orientamento già espresso in una precedente sentenza relativa al medesimo rapporto. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il contratto è stato qualificato come composto da due rapporti autonomi: una concessione di costruzione e gestione e un appalto di servizi di global service. La controversia riguarda esclusivamente la fase esecutiva dell'appalto di servizi, in particolare i limiti delle modifiche alle prestazioni e ai relativi corrispettivi, e non l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto, né il riequilibrio del piano economico-finanziario della concessione. Pertanto, non ricorre la giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per le controversie in materia di concessioni, mentre la controversia esecutiva dell'appalto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La tempestiva riassunzione del giudizio davanti al Tribunale ordinario è stata rilevata dal TAR. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda e per la natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in presenza di ragioni eccezionali, in deroga ai principi di concentrazione e speditezza del processo.
art. 133, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non si estende alle controversie riguardanti la fase esecutiva dell'appalto di servizi; per tali controversie essa si arresta all'aggiudicazione e, al più, alla stipulazione del contratto, spettando la cognizione al giudice ordinario.
art. 1664 c.c.
La disciplina civilistica richiamata nel contratto distingue la componente concessoria, per la quale era esclusa la revisione prezzi, dalla componente di appalto di global service, soggetta a disciplina autonoma.
Massime di principio
- Quando un unico affidamento e un unico documento negoziale comprendono una concessione di costruzione e gestione e un appalto di servizi, la qualificazione unitaria dell'operazione non impedisce di riconoscere l'autonomia dei due rapporti se essi hanno oggetti, corrispettivi, garanzie, decorrenze, regole di esecuzione e discipline economico-finanziarie distinti.
- Le controversie relative alla fase esecutiva di un appalto di servizi, concernenti l'interpretazione e i limiti delle modifiche alle prestazioni e ai corrispettivi contrattuali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'appalto sia stato affidato congiuntamente a una concessione e inserito in un'operazione contrattuale complessa.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni non comprende le controversie meramente esecutive dell'appalto di servizi e non si estende alle pretese di adempimento contrattuale o di pagamento fondate su modifiche delle prestazioni, salvo che la controversia riguardi l'aggiudicazione o, al più, la stipulazione del contratto.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede ragioni eccezionali; la pendenza di un giudizio davanti al giudice ordinario non giustifica il rinvio quando non sussista un nesso di pregiudizialità logico-giuridica e la causa amministrativa possa essere definita sulla base di un orientamento già consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →