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Sentenza

Sentenza n. 4921/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento notificato il 03/06/2024 avente ad oggetto “riscontro richiesta prot. n. 13279 del 7.5.2024” con il quale il Comune di Piano di Sorrento ha riscontrato la richiesta prot. n. 13279 del 07/05/2024 avente ad oggetto il sollecito all’avvio e alla definizione del procedimento di subingresso ex art. 46 CdN in esecuzione della sentenza n. 4911/2023 del TAR Campania – Napoli; -di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202404313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riattivazione e definizione del procedimento di subingresso ex art. 46 del Codice della navigazione nelle concessioni demaniali marittime originarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento notificato il 3 giugno 2024 con cui il Comune ha respinto la richiesta di riattivazione e conclusione del procedimento di subingresso nelle concessioni demaniali marittime n. 173/2009 e n. 49/2011, richiamando l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Campania n. 4911/2023. La precedente pronuncia aveva annullato le successive concessioni n. 2/2022 e n. 3/2022, rilasciate all'esito del subingresso, per motivazione apparente quanto alla verifica dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica ed economica. Le ricorrenti hanno sostenuto che l'annullamento non avesse inciso sulle concessioni originarie né sul procedimento di subingresso, che sarebbe rimasto senza conclusione, e che il Comune fosse tenuto a riattivarlo. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 3, del Codice della navigazione e dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti; violazione del giusto procedimento, dell'art. 97 Cost. e del legittimo affidamento. Il Comune aveva motivato il diniego rilevando che le concessioni erano definitivamente scadute il 31 dicembre 2023, poiché le proroghe legislative successive dovevano essere disapplicate per contrasto con il diritto dell'Unione europea, e che non poteva quindi esistere un procedimento di subingresso relativo a concessioni ormai inesistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, in quanto incidenti su risorse scarse, debbano essere assegnate mediante procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie, secondo l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l'art. 49 TFUE. Le proroghe automatiche o generalizzate previste dalla normativa nazionale, inclusi il differimento al 31 dicembre 2024 e quello successivo al 30 settembre 2027, devono essere disapplicate in quanto incompatibili con il diritto dell'Unione. Pertanto, le concessioni interessate hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023 e non poteva essere disposto alcun subingresso in titoli definitivamente scaduti. Il giudice ha precisato che una proroga tecnica è astrattamente ammissibile soltanto in via eccezionale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una procedura selettiva già avviata o da indire in tempi brevissimi, con attività organizzatorie concrete, giustificate, congrue e proporzionate. Nel caso esaminato non risultava comprovata una simile situazione; la precedente determina comunale n. 205/2024 prevedeva invece un generalizzato differimento in attesa della definizione del quadro normativo, senza dimostrare l'immediata indizione della gara. Di conseguenza il diniego comunale è stato ritenuto motivato e conforme ai principi eurounitari. È stato escluso anche un legittimo affidamento sulla perdurante efficacia delle concessioni. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 46 Codice della navigazione

    Disciplina il subingresso nelle concessioni demaniali; il giudice ha escluso che possa configurarsi un subingresso quando il titolo concessorio sia definitivamente scaduto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Quando le autorizzazioni disponibili riguardano risorse naturali scarse, l'assegnazione deve avvenire mediante una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria; le proroghe automatiche generalizzate sono incompatibili con tale disciplina.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento impone il rispetto di condizioni trasparenti, imparziali e concorrenziali nell'assegnazione delle concessioni demaniali interessate.

  • art. 3, comma 3, l. 118/2022

    La proroga legislativa delle concessioni demaniali è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e quindi da disapplicare nella parte in cui dispone un differimento generalizzato.

  • art. 12, comma 6-sexies, d.l. 198/2022, conv. in l. 14/2023

    Il differimento della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024

    Anche il successivo differimento al 30 settembre 2027 è soggetto a disapplicazione quando costituisce una proroga generalizzata non giustificata da esigenze tecniche concrete.

Massime di principio

  • Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quando incidono su risorse naturali scarse, devono essere assegnate mediante procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE.
  • Le proroghe legislative automatiche o generalizzate delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative devono essere disapplicate dalle amministrazioni e dai giudici nazionali quando incompatibili con il diritto dell'Unione europea; le concessioni interessate cessano pertanto alla scadenza del termine originario non ulteriormente prorogabile.
  • Una proroga tecnica delle concessioni demaniali può essere ammessa solo eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una procedura selettiva già avviata o da indire in tempi brevissimi, sulla base di attività organizzatorie concrete, giustificate, congrue e proporzionate.
  • Non può essere disposto il subingresso ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione in una concessione demaniale definitivamente scaduta, in assenza di una proroga tecnica legittima.
  • La disapplicazione delle proroghe incompatibili con il diritto dell'Unione esclude, in relazione alla perdurante efficacia del titolo concessorio, la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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