Cassazione Penale, Sentenza n. 16821/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le richieste di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena di 4 anni e 2 mesi. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 47 ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e carenza e contraddittorietà della motivazione. Contestava, in particolare, l'erronea indicazione che l'ultimo furto (novembre 2020) fosse avvenuto durante custodia cautelare, la valutazione sulla misura di prevenzione (rilevata come superata da atti successivi), la valutazione di pericolosità sociale in contrasto con misure alternative precedentemente concesse e la mancata valorizzazione di dati documentali attinenti a un presunto impiego lavorativo e a un progetto trattamentale risocializzante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo esaustivo e coerente, valutando non solo il reato in esecuzione ma l'intera biografia criminale (serie di furti e rapine dal 1990 al 2018), l'assenza di comportamenti riparatori e l'insussistenza del progetto trattamentale. La Cassazione ha inoltre osservato che gli argomenti di impugnazione erano generici e non hanno specificamente confutato le ragioni poste a base del rigetto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Richiamata nella doglianza: la Corte ricorda l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, la gravità del reato e i precedenti non possono da soli escludere la misura; è sufficiente che il processo critico sulla propria condotta sia almeno avviato, emergendo dall'osservazione della personalità
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in motivo di ricorso per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice a quo adeguata e non contraddittoria rispetto ai presupposti processuali richiamati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende e alle spese, ritenendo che alla proposizione dell'impugnazione non siano estranei profili di colpa
Orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924)
Principio richiamato: nel giudizio prognostico per l'affidamento in prova non è richiesto che il soggetto abbia effettuato una completa revisione critica del passato; è sufficiente che tale processo sia avviato e desumibile dall'osservazione della personalità
Massime di principio
- La sola gravità del reato o la presenza di precedenti non bastano automaticamente a escludere l'affidamento in prova; il giudice valuta se il processo di revisione critica del condannato risulti almeno avviato
- Il giudice deve motivare in modo complessivo e unitario, considerando la biografia criminale, l'esistenza di condotte riparatorie e la concretezza del progetto trattamentale; motivazioni che affrontino questi punti rendono difficilmente superabile il rigetto in sede di legittimità
- In ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o non documentate risultano inammissibili
- Errori fattuali o travisamenti contestati devono essere provati e documentati con precisione (es. atti che dimostrino impiego lavorativo o elementi nuovi); altrimenti il giudice di legittimità tende a ritenere ininfluenti tali censure
- La mancanza di un progetto trattamentale strutturato e risocializzante è un motivo decisivo di rigetto dell'affidamento: è necessario che il programma sia concreto e adeguato al profilo della persona
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