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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 385 - Comm. Trib. Prov. Bologna

IRAP - Deducibilità ai fini IRPEF - Incostituzionalità degli articoli 10, d.P.R. n. 917/1986, e 1, d. lgs. 446/1997 - infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF ritenuta indebitamente versata in eccesso, sostenendo che l'IRAP dovesse essere deducibile ai fini delle imposte sui redditi. In via preliminare contestava la legittimità costituzionale degli articoli 10 del d.P.R. n. 917/1986 e 1 del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui non consentivano tale deduzione, per asserita violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

La decisione

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata. La mancata deducibilità dell'IRAP dall'IRPEF non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva, poiché IRAP e IRPEF sono imposte differenti: l'IRAP ha natura reale, una diversa base imponibile e un diverso soggetto impositore rispetto all'IRPEF. La Commissione tributaria ha comunque accolto solo in parte il ricorso sul rimborso, mentre ha respinto l'eccezione di incostituzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 3 della Costituzione

    La mancata deducibilità dell'IRAP non viola il principio di uguaglianza, perché IRAP e IRPEF disciplinano presupposti impositivi e capacità contributive secondo strutture differenti.

  • Articolo 53 della Costituzione

    La disciplina è compatibile con il principio di capacità contributiva: la diversa natura, base imponibile e soggettività delle due imposte giustifica il loro distinto trattamento fiscale.

  • Articolo 10 del d.P.R. n. 917/1986

    La norma, non prevedendo la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi, non è costituzionalmente illegittima secondo la decisione.

  • Articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997

    La disciplina istitutiva dell'IRAP, considerata insieme alle regole IRPEF, non determina una violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001

    Richiamata quale precedente in materia di natura e struttura dell'IRAP.

  • Corte costituzionale, ordinanza 7 marzo 2007, n. 100

    Richiamata a sostegno dell'infondatezza delle censure costituzionali relative alla disciplina dell'IRAP.

  • Corte costituzionale, ordinanza 23 luglio 2009, n. 258

    Richiamata come ulteriore conferma della compatibilità costituzionale della mancata deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • La deducibilità di un tributo ai fini di un'altra imposta non è automaticamente imposta dai principi di uguaglianza o di capacità contributiva: occorre valutare la struttura concreta delle due imposizioni.
  • Quando due imposte hanno natura, base imponibile e soggetti passivi differenti, il legislatore può prevedere regole autonome e negare la deduzione dell'una dall'altra senza che ciò comporti necessariamente illegittimità costituzionale.
  • La contestazione della mancata deducibilità deve distinguere tra profili di legittimità costituzionale e applicazione concreta della normativa: anche se la norma è costituzionalmente valida, il contribuente può ottenere un rimborso parziale per altri motivi contabili o applicativi.
  • I precedenti della Corte costituzionale sulla natura dell'IRAP hanno un peso determinante nel valutare eccezioni analoghe; una nuova censura deve quindi evidenziare elementi sostanzialmente diversi rispetto a quelli già esaminati.

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