Cassazione Civile, Sentenza n. 2606/2022 del 28/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità di spese per pubblicità per complessivi €170.000 corrisposte al pittore Pietro Piccoli per l'esposizione del marchio su cataloghi, locandine e materiale promozionale di mostre. L'Amministrazione aveva riconosciuto deducibile solo €40.479,00, recuperando a tassazione €129.521, ritenendo le spese non inereni e sproporzionate rispetto all'attività di intermediazione nel commercio di prodotti alimentari. La ricorrente deduceva, in Cassazione, vizi di motivazione (art. 36 d.lgs. 546/1992) e violazione delle norme sulla deducibilità/inerenza (artt. 108 e 109 d.P.R. 917/1986 e art. 19 d.P.R. 600/1973), contestando il disconoscimento delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non inerenze le spese pubblicitarie contestate. La Corte ha esaminato il concetto giuridico di inerenza richiamando orientamenti giurisprudenziali, affermando che la deducibilità richiede un rapporto qualitativo tra spesa e attività imprenditoriale e che l'incongruità o l'antieconomicità costituiscono indici della mancanza di inerenza. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congruente la valutazione del giudice d'appello circa la scarsa correlazione tra il tipo di pubblicità (eventi artistici di nicchia) e il mercato tipico della società, nonché la sproporzione rispetto ai ricavi; ha inoltre ribadito che non è consentito in sede di legittimità riesaminare fatti e valutazioni probatorie. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione liquidate in €3.700,00 oltre spese prenotate a debito e dà atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato a fondamento della censura sulla nullità della motivazione; la Corte ha valutato la motivazione del giudice d'appello e ritenuto che non fosse viziata nei termini denunciati.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 4
Invocato dalla ricorrente per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul vizio di motivazione.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Invocato per presunta violazione di norme sostanziali (deducibilità/inerenza); la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione applicata dal giudice d'appello.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
artt. 108 e 109 (in particolare art. 109, comma 5)
Richiamati nella discussione sul concetto di inerenza: l'art. 109, comma 5 è stato considerato come il punto di riferimento normativo per l'indeducibilità dei costi estranei all'attività, ma la Corte ha analizzato il concetto di inerenza anche alla luce della nozione di reddito d'impresa.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citado dalla ricorrente nel quadro delle norme fiscali pertinenti alla deducibilità; la Corte lo ha richiamato come riferimento normativo nell'ambito della valutazione dell'inerenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato in sede di dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento (deposito) da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il concetto di inerenza va valutato con un giudizio qualitativo: occorre verificare il rapporto tra la spesa e l'attività d'impresa, anche in termini di utilità potenziale o indiretta per la produzione di reddito.
- Sull'onere della prova grava il contribuente: deve documentare la ragione, la coerenza economica e l'utilità della spesa rispetto al progetto imprenditoriale.
- L'incongruità o l'antieconomicità della spesa costituiscono indici rivelativi della mancanza di inerenza, ma non si identificano automaticamente con essa; tuttavia spese sproporzionate rispetto ai ricavi possono legittimare il disconoscimento.
- La mera contabilizzazione della spesa non è sufficiente a garantirne la deducibilità: necessita documentazione probatoria e giustificazione dell'operazione nel contesto dell'attività aziendale.
- In sede di legittimità non è ammesso il riesame libero dei fatti e della valutazione delle prove: le censure devono riguardare questioni di diritto o vizi motivazionali effettivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Sponsorizzazioni o pubblicità rivolte a un 'pubblico di nicchia' lontano dal mercato tipico dell'impresa presentano rischio maggiore di disconoscimento; è utile dimostrare il collegamento commerciale/di immagine con il target aziendale.
- In caso di soccombenza in Cassazione è possibile la condanna alle spese e l'applicazione degli obblighi di versamento previsti dalla normativa processuale tributaria.
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