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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17757/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di responsabilità per furto aggravato sostenendo che al momento del recupero la vettura era ancora di sua proprietà (era stata consegnata in conto vendita a FIANO) e dunque mancava l'altruità del bene richiesta dall'art. 624 c.p.; ha dedotto che la Corte d'appello ha dato rilievo esclusivo alla detenzione materiale da parte di terzi e non alla proprietà civile, ha richiamato norme civili (art. 1153, 1156, 1162 c.c. e altre) relative all'acquisto a non domino e alla trascrizione dei beni mobili registrati, ed ha sostenuto altresì la mancanza del dolo specifico (avendo contattato la polizia e posto il veicolo a disposizione dell'autorità). In secondo luogo (motivo assorbito) era stata contestata la sussistenza delle aggravanti (uso di mezzo fraudolento e commissione su cosa esposta alla pubblica fede).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto di "possesso penalistico" e sull'esigenza dell'altruità della cosa per la configurabilità del furto, osservando che non può ritenersi furto la sottrazione della propria res. Avendo il ricorrente dimostrato (in base agli elementi di causa) di essere proprietario e avendo inoltre contattato la polizia, la Corte ha escluso la sussistenza del fatto come tipico del furto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; sono state revocate anche le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Richiama il requisito dell'altruità della cosa sottratta; la Corte interpreta che il furto non può sussistere quando l'autore è proprietario della res sottratta (manca l'altruità) e che occorre considerare la "detenzione" qualificata o "possesso penalistico" della vittima

  • art. 625 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti (es. uso di mezzo fraudolento, cosa esposta alla pubblica fede); nella vicenda la questione delle aggravanti è stata ritenuta assorbita dalla declaratoria di non sussistenza del fatto

  • art. 392 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che dagli elementi di causa non emergessero elementi sufficienti per inquadrare la condotta in tale ipotesi

  • art. 1153 cod. civ.

    Citata dalla difesa in relazione all'acquisto a "non domino"; nella fattispecie rilevano invece le regole specifiche sui beni mobili registrati (trascrizione e usucapione) che limitano l'applicabilità dell'art. 1153

  • art. 1162 cod. civ.

    Richiama il regime speciale dei beni mobili registrati e il termine triennale per l'usucapione dopo trascrizione, rilevante per valutare se un acquirente abbia acquisito la proprietà

  • art. 627 cod. pen. (richiamato storicamente)

    La sentenza delle Sezioni Unite e la motivazione della Corte richiamano l'originaria disciplina (ora abrogata) che distingueva la sottrazione da chi è proprietario; ciò supporta l'idea che sottrarre la propria cosa non integri il furto

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Giurisprudenza di legittimità che definisce il "possesso penalistico" come relazione di fatto qualificata tutelata dal reato di furto e individua come soggetto passivo colui che intrattiene tale relazione; afferma che il furto esclude la sottrazione della res propria

Massime di principio

  • Il furto richiede l'altruità della cosa: la sottrazione di un bene di propria proprietà non integra il reato di furto.
  • Per i reati contro il patrimonio occorre distinguere tra categorie civilistiche (proprietà, possesso) e il "possesso penalistico": il soggetto passivo del furto è chi intrattiene una relazione qualificata di detenzione/possesso penalistico con il bene.
  • Nei casi di beni mobili registrati la trascrizione e i termini per l'usucapione (art. 1162 c.c.) sono elementi essenziali per valutare chi sia proprietario e quindi se sia configurabile l'altruità della cosa.
  • La condotta di chi, pur essendo proprietario, recupera il bene non può automaticamente essere qualificata come furto; bisogna valutare le modalità, la volontà di profitto e la presenza di atti posti a disposizione dell'autorità (contattare la polizia può corroborare l'assenza del dolo di furto).
  • Prima di configurare aggravanti (es. uso di mezzi fraudolenti o commissione su cosa esposta alla pubblica fede) occorre che tali elementi siano provati e non assorbiti dalla mancanza del fatto tipico.
  • Se la proprietà è controversa (acquisto a non domino), l'azione penale richiede un'attenta istruttoria sugli elementi civilistici; in situazioni simili può essere opportuno valutare rimedi civili piuttosto che imputazioni penali quando manca l'altruità.

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