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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di irricevibilità della pratica SUAPE per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da PNRR e relative opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale che aveva dichiarato irricevibile la pratica SUAPE relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 982,8 kWp, chiedendo anche l’accertamento della formazione del provvedimento abilitativo tacito. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, sostenendo che il Comune fosse intervenuto oltre il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio e che, prima dell’entrata in vigore della l.r. Sardegna n. 20/2024, si fosse già formato il titolo abilitativo tacito; ha inoltre invocato i principi tempus regit actum e di irretroattività della legge. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., della direttiva 2018/2001/UE e del regolamento UE 2021/1119, deducendo l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024. Con il terzo motivo ha sostenuto il potere del giudice di disapplicare la normativa contrastante con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea. La controversia riguardava, in particolare, l’utilizzo della qualificazione regionale dell’area come non idonea quale causa automatica di irricevibilità dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo non dimostrata la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011. Il procedimento non poteva considerarsi concluso sulla base del solo deposito del 6 novembre 2024, poiché il ricorrente aveva presentato ulteriore documentazione il 29 novembre 2024, dopo che il Comune aveva ritenuto insufficiente la documentazione sui titoli di proprietà; l’ulteriore sviluppo procedimentale impediva quindi di ritenere perfezionato il titolo tacito prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 20/2024. Il TAR ha invece accolto il secondo motivo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai parametri interposti europei e statali, tra cui l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. La disposizione regionale, prevedendo un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, non consentiva la necessaria valutazione concreta dell’assentibilità del progetto. La dichiarazione di irricevibilità adottata dal Comune sulla base di tale disposizione è stata quindi annullata, con obbligo di riavviare il procedimento e di concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso che potesse essere esaminata in questa sede l’applicabilità del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, trattandosi di normativa non valutata nel procedimento originario e non potendo il giudice anticipare il primo esercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    Il termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio non determina la formazione del titolo abilitativo tacito quando il procedimento sia rimasto aperto e sia proseguito mediante richieste e depositi documentali rilevanti.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    La disciplina statale delle aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili non consente di trasformare la non idoneità in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    La disposizione regionale che introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti in aree non idonee viola i parametri costituzionali relativi agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e al riparto della competenza legislativa concorrente.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    La disposizione, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, non poteva fondare una dichiarazione di irricevibilità dell’istanza basata sulla sola non idoneità dell’area.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può pronunciarsi anticipatamente sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta che l’amministrazione non abbia ancora applicato nell’esercizio del potere, dovendo la questione essere valutata nel successivo procedimento amministrativo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 184/2025

    L’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; la fattibilità deve essere valutata concretamente nel procedimento.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può produrre automaticamente un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’intervento; l’amministrazione deve procedere alla verifica concreta della fattibilità e dell’assentibilità del progetto.
  • È illegittima la dichiarazione di irricevibilità di un’istanza per la realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili fondata esclusivamente sulla non idoneità dell’area, quando la normativa applicata non consenta una valutazione individualizzata del progetto.
  • La formazione del silenzio assenso non può essere affermata sulla base del mero decorso del termine iniziale quando, prima della sua scadenza o comunque nel corso del procedimento, siano intervenuti depositi documentali e ulteriori interlocuzioni amministrative rilevanti ai fini dell’istruttoria.
  • Quando il provvedimento amministrativo sia stato adottato applicando una disposizione legislativa regionale successivamente dichiarata incostituzionale, l’annullamento dell’atto comporta la riedizione del procedimento secondo il quadro normativo vigente, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella prima applicazione di una normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereQuestione di legittimità costituzionalePrincipi di precauzione e prevenzione

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